(Accordo-art. 17)
                             ARTICOLO 17 
Il presente titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che
rientrano nei capitoli 50-63 della  nomenclatura  combinata,  la  cui
disciplina e' contenuta in un accordo a parte siglato il  18  gennaio
1996 e applicato in via provvisoria dal 1 gennaio 1996.