Art. 22. La liquidazione d'ufficio dell'assegno supplementare di congrua dovra' contenere la dimostrazione, per gruppi o categorie, cosi' delle attivita' come delle passivita' beneficiarie, accertate ed ammesse, nonche' l'indicazione dell'importo annuo, e della decorrenza dell'assegno da inscriversi a favore del parroco per completare la congrua di lire 900 annue al netto.