(Regolamento-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
  La liquidazione d'ufficio  dell'assegno  supplementare  di  congrua
dovra' contenere la dimostrazione,  per  gruppi  o  categorie,  cosi'
delle attivita' come  delle  passivita'  beneficiarie,  accertate  ed
ammesse, nonche' l'indicazione dell'importo annuo, e della decorrenza
dell'assegno da inscriversi a favore del parroco  per  completare  la
congrua di lire 900 annue al netto.