(Regolamento-art. 24)
 
                              Art. 24. 
 
  Entro trenta  giorni  dalla  ricevuta  consegna,  il  parroco  puo'
reclamare al Consiglio  d'Amministrazione  del  Fondo  per  il  culto
contro la liquidazione fatta d'ufficio. 
 
  Il reclamo, redatto in carta bollata da centesimi  50  e  corredato
dei documenti opportuni, sara' presentato al ricevitore del  registro
del distretto od al sindaco locale, che ne rilascieranno ricevuta,  e
potra' anche essere trasmesso, in piego  affrancato  e  raccomandato,
direttamente alla Direzione Generale del Fondo per il culto. 
 
  In ogni caso il parroco avra' cura  di  ritirare  e  conservare  la
ricevuta del reclamo, quale prova che la  presentazione  avvenne  nel
termine sovra indicato. 
 
  In mancanza  di  reclamo  nel  termine  prefisso,  la  liquidazione
s'intendera' accettata.