Art. 24. Entro trenta giorni dalla ricevuta consegna, il parroco puo' reclamare al Consiglio d'Amministrazione del Fondo per il culto contro la liquidazione fatta d'ufficio. Il reclamo, redatto in carta bollata da centesimi 50 e corredato dei documenti opportuni, sara' presentato al ricevitore del registro del distretto od al sindaco locale, che ne rilascieranno ricevuta, e potra' anche essere trasmesso, in piego affrancato e raccomandato, direttamente alla Direzione Generale del Fondo per il culto. In ogni caso il parroco avra' cura di ritirare e conservare la ricevuta del reclamo, quale prova che la presentazione avvenne nel termine sovra indicato. In mancanza di reclamo nel termine prefisso, la liquidazione s'intendera' accettata.