Art. 26. Se il reclamo sara' accolto, in tutto o in parte, dal Consiglio d'Amministrazione, la Direzione Generale del Fondo per il culto rettifichera' subito la liquidazione d'ufficio, ed emesso di conformita' nuovo decreto, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti, partecipera' al parroco le risultanze della nuova liquidazione, la quale sara' definitiva. Quando il reclamo sia rigettato, ne sara' dato avviso al reclamante con una esposizione sommaria dei motivi del rigetto.