(Regolamento-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
  Se il reclamo sara' accolto, in tutto o  in  parte,  dal  Consiglio
d'Amministrazione, la Direzione  Generale  del  Fondo  per  il  culto
rettifichera'  subito  la  liquidazione  d'ufficio,  ed   emesso   di
conformita' nuovo decreto, da  sottoporsi  alla  registrazione  della
Corte dei conti, partecipera' al parroco le  risultanze  della  nuova
liquidazione, la quale sara' definitiva. 
 
  Quando il reclamo sia rigettato, ne sara' dato avviso al reclamante
con una esposizione sommaria dei motivi del rigetto.