Art. 27. Gli assegni definitivamente liquidati a norma degli articoli precedenti resteranno invariati. Quando sara' possibile portare la congrua al massimo di lire 1000, l'aumento si fara' aggiungendo lire 100 all'assegno come sopra liquidato. La maggiore quota dell'imposta di ricchezza mobile che ricadra' a peso del parroco, in conseguenza dell'aumento della congrua a lire 1000, sara' abbuonata al medesimo, come e' detto nell'articolo 19.