(Regolamento-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
  Gli  assegni  definitivamente  liquidati  a  norma  degli  articoli
precedenti resteranno invariati. 
 
  Quando sara' possibile portare la congrua al massimo di lire  1000,
l'aumento si  fara'  aggiungendo  lire  100  all'assegno  come  sopra
liquidato. 
 
  La maggiore quota dell'imposta di ricchezza mobile che  ricadra'  a
peso del parroco, in conseguenza dell'aumento della  congrua  a  lire
1000, sara' abbuonata al medesimo, come e' detto nell'articolo 19.