(Regolamento-art. 28)
 
                              Art. 28. 
 
  Per ottenere l'aumento di cui nell'articolo 2 della legge 4  giugno
1899, n. 191, per le spese di culto, il parroco dovra' presentare: 
 
    a) Un attestato della Giunta comunale dal quale  consti  che  non
esistono fabbricerie, cappelle, confraternite, ne' altre  istituzioni
congeneri che finora abbiano provveduto alle  spese  per  l'esercizio
del culto o per il servizio della chiesa; 
 
    b)  Una  dichiarazione  sottoscritta  dal   parroco   stesso,   e
confermata dal subeconomo dei benefici vacanti, dalla  quale  risulti
che le spese medesime, non esistendo corpi o enti morali o privati  a
cio' obbligati, sono effettivamente ed inevitabilmente a  carico  del
titolare del beneficio parrocchiale. 
 
  L'Amministrazione del Fondo per  il  culto,  ricevuti  i  documenti
sopraindicati ed eseguiti gli  accertamenti  che  fossero  necessari,
fara' luogo alla concessione dell'aumento con  la  stessa  decorrenza
dell'assegno  supplementare  di  congrua,   salvo   il   caso   della
prescrizione di cui all'articolo 2144 del Codice civile. 
 
  Quando si tratti di parrocchie  aventi  meno  di  200  abitanti,  i
titolari delle quali, a' termini dell'articolo 28, n. 4, della  legge
7 luglio 1866, n. 3036, possono essere esclusi in tutto od  in  parte
dal supplemento di congrua, l'aumento per le  spese  di  culto  sara'
dato proporzionalmente alla congrua concessa. 
 
  Agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile detto  aumento  sara'
considerato come puro rimborso di spese.