Art. 28. Per ottenere l'aumento di cui nell'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, per le spese di culto, il parroco dovra' presentare: a) Un attestato della Giunta comunale dal quale consti che non esistono fabbricerie, cappelle, confraternite, ne' altre istituzioni congeneri che finora abbiano provveduto alle spese per l'esercizio del culto o per il servizio della chiesa; b) Una dichiarazione sottoscritta dal parroco stesso, e confermata dal subeconomo dei benefici vacanti, dalla quale risulti che le spese medesime, non esistendo corpi o enti morali o privati a cio' obbligati, sono effettivamente ed inevitabilmente a carico del titolare del beneficio parrocchiale. L'Amministrazione del Fondo per il culto, ricevuti i documenti sopraindicati ed eseguiti gli accertamenti che fossero necessari, fara' luogo alla concessione dell'aumento con la stessa decorrenza dell'assegno supplementare di congrua, salvo il caso della prescrizione di cui all'articolo 2144 del Codice civile. Quando si tratti di parrocchie aventi meno di 200 abitanti, i titolari delle quali, a' termini dell'articolo 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, n. 3036, possono essere esclusi in tutto od in parte dal supplemento di congrua, l'aumento per le spese di culto sara' dato proporzionalmente alla congrua concessa. Agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile detto aumento sara' considerato come puro rimborso di spese.