(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                      Obblighi del conciliatore 
 
   1. Con la dichiarazione di accettazione il conciliatore attesta la
permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e l'inesistenza
di: 
    a) rapporti con le parti e con  i  loro  rappresentanti  tali  da
incidere sulla sua imparzialita' e indipendenza; 
    b) personali interessi, diretti o indiretti, relativi all'oggetto
della controversia. 
   2.  Nel  corso  della  procedura  il  conciliatore  e'  tenuto   a
comunicare  tempestivamente  alla  Camera  e  alle  parti   eventuali
circostanze sopravvenute idonee a incidere sulla sua  indipendenza  e
imparzialita'. 
   3. Il conciliatore osserva le norme  del  codice  deontologico  ed
adempie agli obblighi comunque connessi alla propria funzione.