Art. 10.
Obblighi del conciliatore
1. Con la dichiarazione di accettazione il conciliatore attesta la
permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e l'inesistenza
di:
a) rapporti con le parti e con i loro rappresentanti tali da
incidere sulla sua imparzialita' e indipendenza;
b) personali interessi, diretti o indiretti, relativi all'oggetto
della controversia.
2. Nel corso della procedura il conciliatore e' tenuto a
comunicare tempestivamente alla Camera e alle parti eventuali
circostanze sopravvenute idonee a incidere sulla sua indipendenza e
imparzialita'.
3. Il conciliatore osserva le norme del codice deontologico ed
adempie agli obblighi comunque connessi alla propria funzione.