(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                  Principi generali della procedura 
 
   1.  La  procedura  di  conciliazione   si   ispira   ai   principi
dell'immediatezza, della concentrazione e dell'oralita' ed e' coperta
da riservatezza in tutte le sue fasi. 
   2. La Camera assicura adeguate modalita'  di  conservazione  e  di
riservatezza degli atti introduttivi della procedura di conciliazione
nonche' di ogni altro documento proveniente dai  soggetti  che  hanno
partecipato a qualsiasi titolo  alla  procedura  di  conciliazione  o
formatosi nel corso della procedura stessa. 
   3.  La  procedura  di  conciliazione  si  ispira  a  principi   di
imparzialita'  e  garanzia  del  contraddittorio,  fatta   salva   la
possibilita' per il conciliatore di sentire separatamente le parti.