Art. 11.
Principi generali della procedura
1. La procedura di conciliazione si ispira ai principi
dell'immediatezza, della concentrazione e dell'oralita' ed e' coperta
da riservatezza in tutte le sue fasi.
2. La Camera assicura adeguate modalita' di conservazione e di
riservatezza degli atti introduttivi della procedura di conciliazione
nonche' di ogni altro documento proveniente dai soggetti che hanno
partecipato a qualsiasi titolo alla procedura di conciliazione o
formatosi nel corso della procedura stessa.
3. La procedura di conciliazione si ispira a principi di
imparzialita' e garanzia del contraddittorio, fatta salva la
possibilita' per il conciliatore di sentire separatamente le parti.