Art. 12.
Adempimenti iniziali e svolgimento della procedura
1. La conciliazione si svolge, di regola, nel luogo in cui e' il
domicilio del conciliatore.
2. Il conciliatore fissa la data e la sede per la prima riunione
non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla data di
accettazione, dandone tempestiva comunicazione alle parti e alla
Camera.
3. Il conciliatore:
a) conduce gli incontri senza formalita' di procedura e senza
obbligo di verbalizzazione e nel modo che ritiene piu' opportuno,
tenendo conto delle circostanze del caso, della volonta' delle parti
e della necessita' di trovare una rapida soluzione alla lite;
b) puo' sentire le parti separatamente e in contraddittorio tra
loro con lo scopo di chiarire meglio i termini della controversia e
far emergere i punti di accordo;
c) puo' disporre l'intervento di terzi, dietro congiunta proposta
delle parti e a loro spese.