(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
         Adempimenti iniziali e svolgimento della procedura 
 
   1. La conciliazione si svolge, di regola, nel luogo in cui  e'  il
domicilio del conciliatore. 
   2. Il conciliatore fissa la data e la sede per la  prima  riunione
non  prima  di  cinque  e  non  oltre  dieci  giorni  dalla  data  di
accettazione, dandone tempestiva  comunicazione  alle  parti  e  alla
Camera. 
   3. Il conciliatore: 
    a) conduce gli incontri senza formalita'  di  procedura  e  senza
obbligo di verbalizzazione e nel modo  che  ritiene  piu'  opportuno,
tenendo conto delle circostanze del caso, della volonta' delle  parti
e della necessita' di trovare una rapida soluzione alla lite; 
    b) puo' sentire le parti separatamente e in  contraddittorio  tra
loro con lo scopo di chiarire meglio i termini della  controversia  e
far emergere i punti di accordo; 
    c) puo' disporre l'intervento di terzi, dietro congiunta proposta
delle parti e a loro spese.