Art. 13.
Termine per la conclusione della procedura
1. La procedura si conclude entro sessanta giorni dal deposito
dell'istanza ovvero dal successivo deposito delle integrazioni e
delle correzioni di cui all'art. 8, comma 3.
2. Il conciliatore, con il consenso delle parti, proroga il
termine per la conclusione della procedura per un periodo non
superiore a sessanta giorni, comunicandolo alla Camera, quando:
a) ricorrono oggettivi impedimenti del conciliatore o delle
parti;
b) e' necessario acquisire informazioni e documenti
indispensabili ai fini dell'esperimento del tentativo di
conciliazione;
c) vi e' la ragionevole possibilita' di un esito positivo della
procedura.
3. Il decorso del termine di sessanta giorni per la conclusione
della procedura di conciliazione e' sospeso dal 1 agosto al 15
settembre. Il conciliatore puo', con il consenso delle parti,
derogare a tale previsione.