(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
             Termine per la conclusione della procedura 
 
   1. La procedura si conclude entro  sessanta  giorni  dal  deposito
dell'istanza ovvero dal  successivo  deposito  delle  integrazioni  e
delle correzioni di cui all'art. 8, comma 3. 
   2. Il conciliatore,  con  il  consenso  delle  parti,  proroga  il
termine per  la  conclusione  della  procedura  per  un  periodo  non
superiore a sessanta giorni, comunicandolo alla Camera, quando: 
    a) ricorrono  oggettivi  impedimenti  del  conciliatore  o  delle
parti; 
    b)   e'   necessario   acquisire   informazioni    e    documenti
indispensabili   ai   fini   dell'esperimento   del   tentativo    di
conciliazione; 
    c) vi e' la ragionevole possibilita' di un esito  positivo  della
procedura. 
   3. Il decorso del termine di sessanta giorni  per  la  conclusione
della procedura di conciliazione  e'  sospeso  dal  1  agosto  al  15
settembre.  Il  conciliatore  puo',  con  il  consenso  delle  parti,
derogare a tale previsione.