(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
 
                      Esiti della conciliazione 
 
   1. Se la  conciliazione  riesce,  i  contenuti  dell'accordo  sono
riportati in apposito processo verbale, sottoscritto  dalle  parti  e
dal conciliatore. Se le parti non  danno  spontanea  esecuzione  alle
previsioni dell'accordo conciliativo, il verbale, previo accertamento
della  sua  regolarita'  formale,  e'  omologato  con   decreto   del
presidente del tribunale  nel  cui  circondario  ha  avuto  luogo  la
conciliazione e costituisce  titolo  esecutivo  per  l'espropriazione
forzata, per l'esecuzione in forma specifica e  per  l'iscrizione  di
ipoteca giudiziale. 
   2. Quando non e' raggiunto l'accordo, su istanza  congiunta  delle
parti il  conciliatore  formula  una  proposta  rispetto  alla  quale
ciascuna delle parti, se la conciliazione non  ha  luogo,  indica  la
propria definitiva posizione  ovvero  le  condizioni  alle  quali  e'
disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore da' atto  in
apposito verbale di fallita conciliazione. 
   3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il conciliatore redige
un verbale di chiusura delle operazioni. 
   4. Al termine della procedura il conciliatore trasmette  gli  atti
alla Camera che provvede a rilasciarne copia alle parti che ne  fanno
richiesta,  nel  rispetto  degli  obblighi  di  riservatezza  di  cui
all'art. 11.