Art. 14.
Esiti della conciliazione
1. Se la conciliazione riesce, i contenuti dell'accordo sono
riportati in apposito processo verbale, sottoscritto dalle parti e
dal conciliatore. Se le parti non danno spontanea esecuzione alle
previsioni dell'accordo conciliativo, il verbale, previo accertamento
della sua regolarita' formale, e' omologato con decreto del
presidente del tribunale nel cui circondario ha avuto luogo la
conciliazione e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione
forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di
ipoteca giudiziale.
2. Quando non e' raggiunto l'accordo, su istanza congiunta delle
parti il conciliatore formula una proposta rispetto alla quale
ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la
propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali e'
disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore da' atto in
apposito verbale di fallita conciliazione.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il conciliatore redige
un verbale di chiusura delle operazioni.
4. Al termine della procedura il conciliatore trasmette gli atti
alla Camera che provvede a rilasciarne copia alle parti che ne fanno
richiesta, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui
all'art. 11.