(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
                      Valore della controversia 
 
   1. Il valore della controversia  e'  determinato  ai  sensi  degli
articoli 10 e seguenti del codice di procedura  civile  e  rileva  ai
fini del calcolo delle indennita' da porre a carico delle parti.