Art. 16.
Indennita'
1. Le indennita' per la fruizione del servizio di conciliazione
sono costituite dalle spese di avvio della procedura, da
corrispondere alla Camera, dal compenso del conciliatore e dalle
spese da queste sostenute, rimborsabili ai sensi del comma 5.
2. Le spese di avvio della procedura sono versate dalle parti
all'atto del deposito, rispettivamente, dell'istanza e dell'atto di
replica.
3. Quando la conciliazione riesce, il pagamento del compenso del
conciliatore grava in capo alle parti, che vi sono tenute
solidalmente fra loro. In caso di mancata conciliazione, la meta' del
compenso e' posta a carico della Camera.
4. L'ammontare delle spese di avvio della procedura e del compenso
del conciliatore e' determinato sulla base della tabella riportata
nell'allegato al presente regolamento.
5. La Camera, con atto sottoposto all'approvazione della Consob
secondo quanto previsto all'art. 3, comma 3, determina in via
generale le spese necessarie per l'esecuzione dell'incarico,
rimborsabili al conciliatore.
6. La Camera, dietro proposta del conciliatore, liquida il
compenso ad esso spettante e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione dell'incarico, ove opportunamente documentate. La
liquidazione cosi' effettuata e' vincolante per le parti.