(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
                             Indennita' 
 
   1. Le indennita' per la fruizione del  servizio  di  conciliazione
sono  costituite  dalle  spese   di   avvio   della   procedura,   da
corrispondere alla Camera, dal  compenso  del  conciliatore  e  dalle
spese da queste sostenute, rimborsabili ai sensi del comma 5. 
   2. Le spese di avvio della  procedura  sono  versate  dalle  parti
all'atto del deposito, rispettivamente, dell'istanza e  dell'atto  di
replica. 
   3. Quando la conciliazione riesce, il pagamento del  compenso  del
conciliatore  grava  in  capo  alle  parti,  che   vi   sono   tenute
solidalmente fra loro. In caso di mancata conciliazione, la meta' del
compenso e' posta a carico della Camera. 
   4. L'ammontare delle spese di avvio della procedura e del compenso
del conciliatore e' determinato sulla base  della  tabella  riportata
nell'allegato al presente regolamento. 
   5. La Camera, con atto sottoposto  all'approvazione  della  Consob
secondo quanto  previsto  all'art.  3,  comma  3,  determina  in  via
generale  le  spese  necessarie   per   l'esecuzione   dell'incarico,
rimborsabili al conciliatore. 
   6.  La  Camera,  dietro  proposta  del  conciliatore,  liquida  il
compenso ad esso spettante e il rimborso delle  spese  sostenute  per
l'esecuzione  dell'incarico,  ove  opportunamente   documentate.   La
liquidazione cosi' effettuata e' vincolante per le parti.