(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                    Condizioni di ammissibilita' 
 
   1.   L'istanza   volta   all'attivazione   della   procedura    di
conciliazione puo' essere presentata esclusivamente  dall'investitore
quando per la medesima controversia: 
    a)   non   siano   state    avviate,    anche    su    iniziativa
dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, altre procedure
di conciliazione; 
    b) sia stato presentato reclamo all'intermediario cui  sia  stata
fornita espressa risposta, sia decorso il termine di novanta  giorni,
o il termine piu' breve  eventualmente  stabilito  dall'intermediario
per  la  trattazione  del  reclamo,  senza  che  l'investitore  abbia
ottenuto risposta.