Art. 7.
Condizioni di ammissibilita'
1. L'istanza volta all'attivazione della procedura di
conciliazione puo' essere presentata esclusivamente dall'investitore
quando per la medesima controversia:
a) non siano state avviate, anche su iniziativa
dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, altre procedure
di conciliazione;
b) sia stato presentato reclamo all'intermediario cui sia stata
fornita espressa risposta, sia decorso il termine di novanta giorni,
o il termine piu' breve eventualmente stabilito dall'intermediario
per la trattazione del reclamo, senza che l'investitore abbia
ottenuto risposta.