(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                       Avvio del procedimento 
 
   1. L'istanza,  sottoscritta  dall'investitore  e  corredata  della
documentazione attestante le  condizioni  di  ammissibilita'  di  cui
all'art. 7 e il pagamento delle spese di avvio del procedimento, puo'
essere formulata  utilizzando  l'apposito  modulo  predisposto  dalla
Camera e deve comunque contenere: 
    a) il nome, il cognome, il domicilio dell'istante persona  fisica
ovvero, per le persone giuridiche, la denominazione, la sede legale e
il  nome  del  legale  rappresentante;  gli  indirizzi   postali   ed
elettronici, i numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso
del procedimento; l'eventuale nomina di procuratori; 
    b)  la  descrizione  della  controversia  e  delle  pretese,  con
indicazione del relativo valore; 
    c) l'impegno a osservare gli obblighi di riservatezza e le  altre
norme del presente regolamento. 
   2. L'istanza deve essere comunicata  all'intermediario  con  mezzo
idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione e depositata nei successivi
trenta giorni presso la Camera. 
   3. La Camera valuta  l'ammissibilita'  dell'istanza  entro  cinque
giorni dal suo deposito, invitando l'istante  a  procedere  entro  un
congruo termine  ad  eventuali  integrazioni  e  correzioni.  Decorso
inutilmente   il   termine   assegnato,   la   Camera   dichiara   la
inammissibilita'  dell'istanza   dandone   tempestiva   comunicazione
all'investitore e all'intermediario. 
   4. La  Camera,  ritenuta  la  ammissibilita'  dell'istanza,  entro
cinque giorni dal suo deposito ovvero delle integrazioni e correzioni
richieste,  invita  l'intermediario  ad  aderire  al   tentativo   di
conciliazione, trasmettendo le eventuali integrazioni e correzioni. 
   5. L'intermediario comunica alla  Camera  e  all'investitore,  con
mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione, non oltre  i  cinque
giorni successivi alla comunicazione  dell'invito  della  Camera,  la
propria adesione al tentativo  di  conciliazione  con  apposito  atto
contenente l'impegno a osservare gli obblighi di  riservatezza  e  le
altre norme del presente regolamento e corredato: 
    a) dei documenti attestanti il pagamento  delle  spese  di  avvio
della procedura; 
    b)  della  documentazione  afferente  al  rapporto   contrattuale
controverso, ivi compreso il reclamo proposto dall'investitore  e  le
eventuali determinazioni assunte al riguardo. 
   6. La Camera, decorso inutilmente il termine  previsto  nel  comma
precedente,    attesta    la    mancata,     tempestiva,     adesione
dell'intermediario al tentativo di conciliazione.