Art. 8.
Avvio del procedimento
1. L'istanza, sottoscritta dall'investitore e corredata della
documentazione attestante le condizioni di ammissibilita' di cui
all'art. 7 e il pagamento delle spese di avvio del procedimento, puo'
essere formulata utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla
Camera e deve comunque contenere:
a) il nome, il cognome, il domicilio dell'istante persona fisica
ovvero, per le persone giuridiche, la denominazione, la sede legale e
il nome del legale rappresentante; gli indirizzi postali ed
elettronici, i numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso
del procedimento; l'eventuale nomina di procuratori;
b) la descrizione della controversia e delle pretese, con
indicazione del relativo valore;
c) l'impegno a osservare gli obblighi di riservatezza e le altre
norme del presente regolamento.
2. L'istanza deve essere comunicata all'intermediario con mezzo
idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione e depositata nei successivi
trenta giorni presso la Camera.
3. La Camera valuta l'ammissibilita' dell'istanza entro cinque
giorni dal suo deposito, invitando l'istante a procedere entro un
congruo termine ad eventuali integrazioni e correzioni. Decorso
inutilmente il termine assegnato, la Camera dichiara la
inammissibilita' dell'istanza dandone tempestiva comunicazione
all'investitore e all'intermediario.
4. La Camera, ritenuta la ammissibilita' dell'istanza, entro
cinque giorni dal suo deposito ovvero delle integrazioni e correzioni
richieste, invita l'intermediario ad aderire al tentativo di
conciliazione, trasmettendo le eventuali integrazioni e correzioni.
5. L'intermediario comunica alla Camera e all'investitore, con
mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione, non oltre i cinque
giorni successivi alla comunicazione dell'invito della Camera, la
propria adesione al tentativo di conciliazione con apposito atto
contenente l'impegno a osservare gli obblighi di riservatezza e le
altre norme del presente regolamento e corredato:
a) dei documenti attestanti il pagamento delle spese di avvio
della procedura;
b) della documentazione afferente al rapporto contrattuale
controverso, ivi compreso il reclamo proposto dall'investitore e le
eventuali determinazioni assunte al riguardo.
6. La Camera, decorso inutilmente il termine previsto nel comma
precedente, attesta la mancata, tempestiva, adesione
dell'intermediario al tentativo di conciliazione.