Art. 9.
Nomina del conciliatore
1. La Camera, successivamente al deposito dell'istanza, procede
senza indugio a nominare un conciliatore iscritto nell'elenco tenendo
conto dei seguenti criteri:
a) vicinanza territoriale all'investitore;
b) numero di controversie pendenti avanti al conciliatore;
c) esperienza maturata dal conciliatore sulle questioni
specifiche oggetto della controversia;
d) equa distribuzione degli incarichi;
e) tendenziale parita' di trattamento tra uomini e donne.
2. La Camera, ricevuta la adesione dell'intermediario, comunica
senza indugio la nomina allo stesso conciliatore e alle parti. Il
conciliatore, ricevuta la comunicazione della nomina e la
documentazione prodotta dalle parti, trasmette la dichiarazione di
accettazione alla Camera entro cinque giorni. In caso di mancata
tempestiva accettazione, la Camera provvede senza indugio a nominare
un altro conciliatore.
3. Quando per qualsiasi motivo venga a mancare il conciliatore
nominato, la Camera provvede tempestivamente alla sua sostituzione
nei modi previsti dal comma 1. Il nuovo conciliatore procede ai sensi
dell'art. 12, comma 2. La procedura si conclude entro 60 giorni dalla
data della sostituzione.
4. Quando nella provincia dove l'investitore ha il domicilio o la
sede non e' presente un conciliatore iscritto nell'elenco ovvero i
conciliatori presenti sono gravati da eccessivi carichi di lavoro e,
comunque, in ogni caso in cui non e' possibile assicurare un adeguato
e sollecito svolgimento della procedura, la Camera puo' investire
della controversia, con decisione motivata, gli organismi di
conciliazione iscritti nel registro previsto all'art. 38, comma 2,
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, che hanno manifestato,
anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, la propria
disponibilita'. La Camera designa l'organismo di conciliazione
ritenuto piu' idoneo tenendo conto dei criteri individuati alle
lettere a) e c) del comma 1. L'organismo di conciliazione applica le
norme di procedura e le indennita' previste dal presente regolamento.