(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                       Nomina del conciliatore 
 
   1. La Camera, successivamente al  deposito  dell'istanza,  procede
senza indugio a nominare un conciliatore iscritto nell'elenco tenendo
conto dei seguenti criteri: 
    a) vicinanza territoriale all'investitore; 
    b) numero di controversie pendenti avanti al conciliatore; 
    c)  esperienza  maturata   dal   conciliatore   sulle   questioni
specifiche oggetto della controversia; 
    d) equa distribuzione degli incarichi; 
    e) tendenziale parita' di trattamento tra uomini e donne. 
   2. La Camera, ricevuta la  adesione  dell'intermediario,  comunica
senza indugio la nomina allo stesso conciliatore  e  alle  parti.  Il
conciliatore,  ricevuta  la   comunicazione   della   nomina   e   la
documentazione prodotta dalle parti, trasmette  la  dichiarazione  di
accettazione alla Camera entro cinque  giorni.  In  caso  di  mancata
tempestiva accettazione, la Camera provvede senza indugio a  nominare
un altro conciliatore. 
   3. Quando per qualsiasi motivo venga  a  mancare  il  conciliatore
nominato, la Camera provvede tempestivamente  alla  sua  sostituzione
nei modi previsti dal comma 1. Il nuovo conciliatore procede ai sensi
dell'art. 12, comma 2. La procedura si conclude entro 60 giorni dalla
data della sostituzione. 
   4. Quando nella provincia dove l'investitore ha il domicilio o  la
sede non e' presente un conciliatore iscritto  nell'elenco  ovvero  i
conciliatori presenti sono gravati da eccessivi carichi di lavoro  e,
comunque, in ogni caso in cui non e' possibile assicurare un adeguato
e sollecito svolgimento della procedura,  la  Camera  puo'  investire
della  controversia,  con  decisione  motivata,  gli   organismi   di
conciliazione iscritti nel registro previsto all'art.  38,  comma  2,
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, che hanno manifestato,
anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, la  propria
disponibilita'.  La  Camera  designa  l'organismo  di   conciliazione
ritenuto piu' idoneo  tenendo  conto  dei  criteri  individuati  alle
lettere a) e c) del comma 1. L'organismo di conciliazione applica  le
norme di procedura e le indennita' previste dal presente regolamento.