Art. 10. Funzionamento del Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. 2. Esso: a) elegge nel proprio seno il presidente, a maggioranza assoluta dei membri che ne fanno parte. Non possono ricoprire la carica di presidente del Consiglio di amministrazione il rettore, i presidi di facolta' e il rappresentante degli studenti. Puo' eleggere altresi', sempre a maggioranza assoluta, un presidente onorario; b) nelle materie diverse dalla nomina del presidente, del direttore esecutivo e del direttore amministrativo delibera a maggioranza dei votanti. A parita' di voti prevale il voto del presidente. Le sue deliberazioni sono valide allorche' siano presenti la meta' piu' uno dei suoi componenti, anche collegati telefonicamente o in videoconferenza; c) si riunisce di norma dieci volte l'anno, e tutte le volte che il presidente o il rettore lo ritengano necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione alle riunioni, salvo casi di assoluta urgenza, deve pervenire ai componenti almeno sei giorni lavorativi prima delle riunioni stesse, senza obbligo di forma, purche' con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, compreso quindi anche la posta elettronica Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche tramite collegamento telefonico o in videoconferenza; d) puo' nominare commissioni consultive, e delegare parte dei suoi poteri a commissioni interne; e) nelle materie non previste o non in contrasto con il presente statuto, puo' adottare un regolamento interno.