(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
           Funzionamento del Consiglio di amministrazione 
 
   1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. 
   2. Esso: 
    a) elegge nel proprio seno il presidente, a maggioranza  assoluta
dei membri che ne fanno parte. Non possono  ricoprire  la  carica  di
presidente del Consiglio di amministrazione il rettore, i presidi  di
facolta' e il rappresentante degli studenti. Puo' eleggere  altresi',
sempre a maggioranza assoluta, un presidente onorario; 
    b)  nelle  materie  diverse  dalla  nomina  del  presidente,  del
direttore  esecutivo  e  del  direttore  amministrativo  delibera   a
maggioranza dei votanti. A  parita'  di  voti  prevale  il  voto  del
presidente. Le sue deliberazioni sono valide allorche' siano presenti
la  meta'   piu'   uno   dei   suoi   componenti,   anche   collegati
telefonicamente o in videoconferenza; 
    c) si riunisce di norma dieci volte l'anno, e tutte le volte  che
il presidente o il rettore  lo  ritengano  necessario  o  qualora  ne
faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione
alle riunioni, salvo casi di  assoluta  urgenza,  deve  pervenire  ai
componenti almeno sei giorni lavorativi prima delle riunioni  stesse,
senza obbligo di forma, purche' con mezzi  idonei  di  cui  si  abbia
prova  dell'avvenuta  ricezione,  compreso  quindi  anche  la   posta
elettronica Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche tramite
collegamento telefonico o in videoconferenza; 
    d) puo' nominare commissioni consultive,  e  delegare  parte  dei
suoi poteri a commissioni interne; 
    e) nelle materie non previste o non in contrasto con il  presente
statuto, puo' adottare un regolamento interno.