Art. 9. Attribuzioni 1. Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni: a) programma la gestione e lo sviluppo economico sulla base delle risorse esistenti e provvede all'amministrazione dell'Universita', deliberando sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo di ciascun esercizio che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; b) elegge il rettore secondo le modalita' di cui al successivo art. 16; c) puo' conferire deleghe a consiglieri e dirigenti e ne determina gli ambiti e la durata; d) nomina, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il direttore amministrativo, scelto tra dirigenti pubblici e privati e il direttore esecutivo scelto tra manager italiani e stranieri; e) delibera sulle assunzioni del personale tecnico-amministrativo; f) delibera sugli stanziamenti ordinari e straordinari di fondi pervenuti all'Universita' per quanto attiene all'attivita' didattica e di ricerca, su proposta del Senato accademico; g) stipula contratti di affidamento e di supplenza e contratti per altre forme di sostegno dell'attivita' didattica; h) delibera sulle modifiche di statuto anche su proposta del Senato accademico, del quale comunque deve sentire il parere, per le materie relative all'ordinamento didattico; i) approva i regolamenti di cui all'art. 2 del presente statuto, su proposta del Senato accademico; j) delibera, su proposta del Senato accademico, l'istituzione di nuove facolta', corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master universitari di I e II livello, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca, master, corsi di aggiornamento professionali e ogni altra attivita' didattica superiore; k) delibera, sentito il Senato accademico, sul numero programmato e sull'importo di tasse e contributi per ogni facolta', corso di laurea o altra attivita' di istruzione superiore; l) formula al rettore il parere sulla nomina del nucleo di valutazione.