Art. 12 Acquisizione di beni e servizi a cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 1. Fermo restando l'obbligo previsto dal comma 4 del precedente articolo 10, l'affidamento dei servizi e l'acquisizione di beni a cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 200.000,00, avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici interpellati secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parita' di trattamento. 2. Nel caso in cui non sussistano operatori economici idonei nel numero di cinque, dovranno essere interpellati quelli esistenti, previa debita motivazione in apposito provvedimento del Direttore/Dirigente. 3. La lettera di invito dovra' prevedere un termine per la ricezione delle offerte di almeno dieci giorni decorrenti dalla data di spedizione della lettera stessa, salvo i casi di urgenza, in cui il termine stesso puo' essere ridotto dal RUP, previa debita motivazione. La lettera di invito contiene: a) il codice identificativo di gara (CIG); b) l'oggetto della prestazione; c) le garanzie richieste all'affidatario del contratto; d) le caratteristiche tecniche; e) il termine di presentazione delle offerte; f) il periodo in giorni di validita' delle offerte stesse; g) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; h) la qualita' e le modalita' di esecuzione; i) i prezzi, con riguardo all'importo massimo previsto (IVA esclusa); j) l'indicazione dei termini di pagamento; k) il criterio di aggiudicazione prescelto; l) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; m) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida; n) l'eventuale importo della contribuzione a carico dell'operatore economico con indicazione dell'obbligo di effettuare il versamento secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici; o) la misura delle penali, determinata in conformita' delle disposizioni del codice dei contratti pubblici e del D.P.R. n. 207/2010; p) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonche' di accettare condizioni contrattuali e penalita'; q) ove necessario, indicazioni in merito agli oneri di sicurezza e DUVRI; r) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti. s) l'obbligo per l'offerente di indicare il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere l'avviso di post-informazione di cui all'art. 17 del presente regolamento. 4. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione delle informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrita' dei dati e la riservatezza delle offerte e da non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione. 5. La richiesta ai fornitori dei preventivi/offerte, redatta in conformita' a quanto prescritto nel codice dei contratti pubblici, potra' essere effettuata con qualsiasi mezzo (lettere, fax, e-mail, rete telematica) che riporti i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito. 6. L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base a quanto stabilito nella lettera d'invito. 7. L'individuazione delle ditte da interpellare avviene utilizzando l'Albo Fornitori, ove esistente, ovvero sulla base di indagini di mercato, effettuate con modalita' che garantiscano un adeguato livello di pubblicita' in favore di ogni potenziale offerente. Ove i servizi da affidare siano compresi tra i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, di cui agli articoli 90 e seguenti del codice dei contratti pubblici, si applicano anche le norme contenute in tali articoli e quelle previste agli artt. 252 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010. 8. Qualora l'affidamento sia realizzato attraverso il MePA troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010.