(Allegato-art. 18)
                               Art. 18 
                   Termine dilatorio (standstill) 
 
1. Il contratto non potra' essere stipulato prima che  siano  decorsi
trentacinque giorni dalle comunicazioni di cui al precedente art. 17,
fatta salva la facolta' dell'Ente di  disporre  l'esecuzione  in  via
d'urgenza ai sensi dell'art. 11, comma 9, del  codice  dei  contratti
pubblici. 
2. Il predetto termine non dovra' essere rispettato per gli  acquisti
effettuati attraverso il mercato elettronico di cui all'art. 328  del
codice dei contratti pubblici.