Art. 9 Convenzioni CONSIP 1. Nell'espletamento delle procedure di cui al presente regolamento, laddove esistano convenzioni CONSIP attive, il CNR dovra' ricorrere alle medesime, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la stipulazione dei relativi contratti, ai sensi degli artt. 1, comma 449, della legge n. 296/2006 e 26, comma 3, della legge n. 488/1999. 2. Qualora i parametri di prezzo-qualita' di cui al precedente comma non possano essere utilizzati a causa della peculiarita' del bene o servizio da acquisire in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione, le stesse dovranno essere giustificate da ragioni tecniche. 3. Ai sensi dell'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, per le categorie merceologiche nello stesso indicate, e' fatto obbligo all'amministrazione di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento. 4. Nelle medesime categorie merceologiche e' facolta' dell'amministrazione stipulare contratti anche al di fuori delle predette modalita', a condizione che gli stessi conseguano a procedure ad evidenza pubblica ovvero ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza, e che gli stessi prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro di cui al precedente comma 3. 5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo determina la nullita' dei relativi atti e/o contratti posti in essere e costituisce illecito disciplinare, oltre che causa di responsabilita' erariale.