(Allegato-art. 9)
                               Art. 9 
                         Convenzioni CONSIP 
 
1. Nell'espletamento delle procedure di cui al presente  regolamento,
laddove esistano convenzioni CONSIP attive, il CNR  dovra'  ricorrere
alle medesime, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualita' come
limiti massimi per la stipulazione dei relativi contratti,  ai  sensi
degli artt. 1, comma 449, della legge n.  296/2006  e  26,  comma  3,
della legge n. 488/1999. 
2. Qualora i parametri di prezzo-qualita' di cui al precedente  comma
non possano essere utilizzati a causa della peculiarita' del  bene  o
servizio  da  acquisire  in  relazione   alle   specifiche   esigenze
dell'amministrazione,  le  stesse  dovranno  essere  giustificate  da
ragioni tecniche. 
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012,  per  le  categorie
merceologiche   nello   stesso    indicate,    e'    fatto    obbligo
all'amministrazione di approvvigionarsi attraverso le  convenzioni  o
gli accordi quadro messi a disposizione  da  Consip  S.p.A.  e  dalle
centrali di committenza regionali di riferimento. 
4.   Nelle   medesime    categorie    merceologiche    e'    facolta'
dell'amministrazione stipulare contratti  anche  al  di  fuori  delle
predette  modalita',  a  condizione  che  gli  stessi  conseguano   a
procedure ad evidenza pubblica ovvero ad approvvigionamenti da  altre
centrali di committenza, e che  gli  stessi  prevedano  corrispettivi
inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro di cui
al precedente comma 3. 
5. La violazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo
determina la nullita' dei relativi atti e/o contratti posti in essere
e   costituisce   illecito   disciplinare,   oltre   che   causa   di
responsabilita' erariale.