(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
 
        (Effetti della perdita dei requisiti di onorabilita') 
 
    1. I soggetti che detengono il controllo e  coloro  che  svolgono
funzioni di amministrazione, direzione  e  controllo  di  un  gestore
comunicano  senza  indugio  agli  organi  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione  e  di  controllo  la  perdita   dei   requisiti   di
onorabilita'. 
    2. Il venir meno  dei  requisiti  di  onorabilita'  richiesti  ai
soggetti indicati al comma 1 comporta la  cancellazione  del  gestore
dal registro, a meno che tali requisiti non siano ricostituiti  entro
il termine massimo di due mesi. 
    3. Durante il periodo previsto al comma 2 il gestore non pubblica
nuove offerte e quelle  in  corso  sono  sospese  a  far  data  dalla
comunicazione prevista al  comma  1  e  decadono  alla  scadenza  del
termine massimo di due mesi, ove non siano ricostituiti  i  requisiti
prescritti.