(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
 
(Sospensione dalla carica  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
               amministrazione, direzione e controllo) 
 
    1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso un gestore  iscritto  nel  registro  sono  sospesi
dalla carica nel caso di: 
      a) condanna con sentenza  non  definitiva  per  uno  dei  reati
previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera c); 
      b) applicazione su richiesta delle  parti  di  una  delle  pene
previste dall'articolo 8, comma  1,  lettera  c),  con  sentenza  non
definitiva; 
      c) applicazione provvisoria di una delle misure previste  dagli
articoli 67 e 76, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre  2011,
n. 159; 
      d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 
    2. L'organo che svolge funzioni di  amministrazione  dichiara  la
sospensione con apposita delibera entro trenta  giorni  dall'avvenuta
conoscenza di  uno  degli  eventi  previsti  al  comma  1  e  iscrive
l'eventuale revoca fra le materie da trattare nella  prima  assemblea
successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione  indicate
al comma 1. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1,
la sospensione dalla funzione si applica in ogni  caso  per  l'intera
durata delle misure contemplate.