Art. 6. Gli Enti che possono fare parte dell'Aero Club d'Italia si dividono in: 1) Aero Club Federati che espletano attivita' culturale, didattica, turistica, sportiva e promozionale nei settori: a) del volo a motore non acrobatico; b) del volo a vela non acrobatico; c) del volo acrobatico sia a motore sia a vela; d) del volo da diporto o sportivo a motore o con paramotore; e) del volo con aeromobili ad ala rotante; f) del paracadutismo; g) del pallone libero o dirigibile; h) della costruzione aeronautica amatoriale e del restauro dei velivoli storici; i) del volo da diporto o sportivo privo di motore; j) dell'aeromodellismo. L'Assemblea dell'Aero Club d'Italia, avuto riguardo delle decisioni della F.A.I., puo' deliberare l'istituzione di nuove specialita' sportive aeronautiche. 2) Enti Aggregati che comprendono: a) associazioni, non aventi fini di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche; b) imprese di navigazione aerea e di lavoro aereo; c) imprese industriali e commerciali che abbiano interessi nel campo aeronautico; d) enti turistici ed imprese alberghiere; e) qualsiasi altro ente che intenda incoraggiare lo sviluppo delle attivita' aeronautiche; f) enti diversi dagli Aero Club Federati di cui al precedente n. 1), che svolgono attivita' didattica di volo da diporto o sportivo; g) enti che svolgono attivita' sportiva non agonistica nelle specialita' di cui al precedente n. 1, lettere i) e j). 3) Associazioni Benemerite che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di studio, promozione e divulgazione dei problemi aeronautici o abbiano per finalita' la conservazione delle tradizioni e delle memorie aeronautiche.