(Convenzione-Articolo 14)
                             Articolo 14 
 
                      PROFESSIONI INDIPENDENTI 
 
1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente
ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre  attivita'
analoghe di carattere indipendente sono imponibili  in  detto  Stato.
Tali  redditi  sono  imponibili  anche  nell'altro  Stato  contraente
secondo la propria legislazione interna. 
2. L'espressione "libera professione"  comprende  in  particolare  le
attivita'  indipendenti   di   carattere   scientifico,   letterario,
artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita'  indipendenti
dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.