(Convenzione-Articolo 17)
                             Articolo 17 
 
                         ARTISTI E SPORTIVI 
 
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i  redditi  che
un residente di uno Stato contraente  ritrae  dalle  sue  prestazioni
personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita'  di  artista
dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio
o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo,
sono imponibili in detto altro Stato. 
2. Qualora i redditi relativi a prestazioni personali  effettuate  da
un artista o sportivo siano corrisposti non  all'artista  o  sportivo
direttamente,  ma  ad  un'altra  persona,  detta  remunerazione   e',
nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15 imponibile nello
stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello  sportivo
sono esercitate.