(Convenzione-Articolo 19)
                             Articolo 19 
 
                         FUNZIONI PUBBLICHE 
 
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da  uno  Stato
contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa  o  da
un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di  servizi
resi a detto Stato o a detta suddivisione od  ente,  sono  imponibili
soltanto in detto Stato. 
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili  soltanto  nell'altro
Stato contraente se i servizi vengono  resi  in  questo  Stato  e  la
persona fisica e' un residente di questo Stato che: 
(i) ha la nazionalita' di questo Stato; o 
(ii) non e' divenuto residente di  questo  Stato  al  solo  scopo  di
rendervi i servizi. 
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o  da  una  sua
suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale,  sia
direttamente sia mediante prelevamento da fondi da  essi  costituiti,
ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto  Stato
o a detta suddivisione od ente, sono imponibili  soltanto  in  questo
Stato. 
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro  Stato
contraente se la persona fisica e' un residente di questo Stato e  ne
ha la nazionalita'. 
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si  applicano  alle
remunerazioni e pensioni pagate  in  corrispettivo  di  servizi  resi
nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata  da
uno degli Stati contraenti o  da  una  sua  suddivisione  politica  o
amministrativa o da un suo ente locale.