(Convenzione-Articolo 20)
                             Articolo 20 
 
                  PROFESSORI INSEGNANTI RICERCATORI 
 
1. Un professore, un insegnante od un ricercatore il quale  soggiorni
temporaneamente, per un periodo non superiore  a  due  anni,  in  uno
Stato contraente allo scopo di insegnare  o  di  effettuare  ricerche
presso una universita', collegio, scuola od altro analogo istituto di
istruzione, e che e', o era immediatamente prima di  tale  soggiorno,
residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposta nel  primo
Stato   contraente   limitatamente   alle   remunerazioni   derivanti
dall'attivita' di insegnamento o di ricerca. 
2. Le disposizioni del paragrafo  1  del  presente  articolo  non  si
applicano ai redditi derivanti  dalla  ricerca  se  tale  ricerca  e'
intrapresa non nell'interesse pubblico ma nell'interesse  privato  di
una o piu' persone specifiche.