(Convenzione-Articolo 22)
                             Articolo 22 
 
                            ALTRI REDDITI 
 
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno  Stato  contraente,
qualunque ne sia la provenienza, che non sono  stati  trattati  negli
articoli  precedenti  della  presente  Convenzione  sono   imponibili
soltanto in detto Stato. 
2. Le disposizioni del  paragrafo  1  non  si  applicano  ai  redditi
diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo  2
dell'articolo 6, nel caso in cui il  beneficiario  di  tali  redditi,
residente  di  uno  Stato  contraente,  eserciti   nell'altro   Stato
contraente un'attivita' industriale o commerciale per  mezzo  di  una
stabile  organizzazione   ivi   situata,   oppure   una   professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il
bene produttivo del  reddito  si  ricolleghi  effettivamente  a  tale
stabile organizzazione o base fissa. In  tal  caso  gli  elementi  di
reddito sono imponibili in detto altro Stato  contraente  secondo  la
propria legislazione. 
3. Se, in conseguenza  di  particolari  relazioni  esistenti  tra  le
persone che hanno svolto le attivita' per  la  cui  prestazione  sono
pagati i redditi di  cui  al  paragrafo  1,  il  pagamento  per  tali
attivita' eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra  persone
indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a
quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
e' imponibile in conformita' della  legislazione  di  ciascuno  Stato
contraente e tenuto conto delle  altre  disposizioni  della  presente
Convenzione.