13. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 13.1. Separazioni e comunicazioni 1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, gli asili nido ubicati in edifici di tipo misto devono essere separati dalle altre parti dell'edificio con strutture di separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a R/REI 30. Gli stessi asili nido non devono comunicare con attivita' ad essi non pertinenti. Possono comunicare con attivita' ad essi pertinenti non soggette agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite porte di caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60. 2. Possono comunicare con le attivita' pertinenti soggette agli adempimenti di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite disimpegno anche non aerato avente porte e strutture almeno REI/EI 60. 3. E' ammessa la diretta comunicazione con ambienti destinati a scuola dell'infanzia anche soggette agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, purche' si adottino coordinate misure di organizzazione e gestione della sicurezza antincendio. E' ammessa la comunicazione con ambienti destinati ad altre attivita' scolastiche, anche soggette agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, a condizione che i sistemi di vie di esodo siano indipendenti. 13.2. Resistenza al fuoco 1. Il carico d'incendio specifico dell'attivita' non dovra' superare 300 MJ/m²; sono ammesse eventuali aree a rischio specifico con carico di incendio ≤ 450 MJ/m². 2. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione dell'asilo nido devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a: 45 per edifici con altezza antincendi inferiore a 12 m; 60 per edifici con altezza antincendi compresa tra 12 m e 32 m; 90 per edifici con altezza antincendi superiore a 32 m. 3. Per le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione delle attivita' ubicate su un solo piano, in edifici di tipo isolato, e' ammessa una classe di resistenza al fuoco R e REI/EI pari a 30. 13.3. Scale 1. Tutti i vani scala facenti parte del sistema di vie di esodo devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 13.2 ed immettere, direttamente o tramite percorso protetto, in luogo sicuro o all'esterno dell'edificio. 2. I vani scala devono essere provvisti di aperture di aerazione, di superficie non inferiore ad 1 m², in posizione tale da garantire un'altezza libera dai fumi di 2 m dalla quota dell'ultimo pianerottolo, con sistema di apertura comandabile sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimita' dell'entrata alla scala, in posizione segnalata. 13.4. Numero di uscite 1. Devono essere presenti due uscite da ciascun piano, riducibili ad una nel caso di percorsi di esodo, da ogni punto dell'asilo nido, non superiori a 15 m. 2. E' ammesso che le due uscite da ciascun piano conducano ad uno stesso vano scale se e' garantito l'accesso all'autoscala dei vigili del fuoco. 3. Nel caso di asili nido fino a 50 persone presenti ubicati nell'ambito di edifici dotati di un'unica scala, e' ammessa la presenza di una sola uscita alle seguenti ulteriori condizioni: devono essere garantite le condizioni di cui al precedente punto 2.3; la parete di separazione con il vano scale deve essere R/REI 60; l'uscita di piano deve avere caratteristiche R/REI 60 ed essere posizionata in modo da non determinare impedimento nell'utilizzo delle scale comuni; la lunghezza del percorso per raggiungere l'uscita di piano da ogni punto dell'asilo nido non deve superare i 15 m, mentre la lunghezza del percorso per raggiungere l'uscita dell'edificio dall'uscita di piano non deve superare 30 m; oltre alle caratteristiche di cui al precedente punto 13.3 le scale dovranno essere integralmente realizzate con materiali incombustibili. 13.5. Altre disposizioni 1. Gli asili nido esistenti con piu' di trenta persone presenti dovranno inoltre rispettare le disposizioni di cui ai precedenti punti: 2.1, commi 1 e 5; 2.3; 3.2; 3.3, fatte salve le indicazioni di cui al successivo comma 2; 3.5; 4, ad esclusione del punto 4.7; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 2. E' consentito mantenere, fino alla loro sostituzione, i rivestimenti a pavimento di classe di reazione al fuoco superiore a quella prevista nelle tabelle di cui al punto 3.3, a condizione che siano posati su supporto incombustibile.