(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
 
Disciplina delle attivita' di riprese fotografiche,  cinematografiche
                            e televisive 
 
    1. Nell'area marina protetta sono consentite attivita' amatoriali
di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva. 
    2.  Le  riprese  fotografiche,  cinematografiche   e   televisive
professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di
prevalente  interesse  pubblico   all'informazione,   devono   essere
preventivamente autorizzate dall'ente gestore. 
    3. Le riprese  sono  consentite  secondo  le  disposizioni  e  le
limitazioni indicate dall'ente gestore all'atto dell'autorizzazione e
comunque senza arrecare disturbo alle specie  animali  e  vegetali  e
all'ambiente naturale. 
    4.  Il  personale  preposto  alla  sorveglianza   puo'   impedire
l'esecuzione e  la  prosecuzione  delle  attivita'  ove  le  giudichi
pregiudizievoli ai  fini  della  tutela  del  patrimonio  naturale  e
culturale nonche' della tranquillita'  dei  luoghi  dell'area  marina
protetta. 
    5. L'ente gestore puo' acquisire copia del materiale  fotografico
e  audiovisivo   professionale   prodotto,   per   motivate   ragioni
istituzionali  e  previo  consenso   dell'autore,   anche   al   fine
dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte. 
    6. La pubblicazione e la produzione dei materiali  fotografici  e
audiovisivi devono riportare per esteso  la  denominazione  dell'area
marina protetta. 
    7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
delle attivita', i richiedenti devono  versare  all'ente  gestore  un
corrispettivo a titolo di diritto di  segreteria  e  rimborso  spese,
secondo le modalita' indicate al successivo articolo 28.