(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
 
                Disciplina delle immersioni subacquee 
 
    1. Le immersioni subacquee  con  e  senza  autorespiratore,  sono
consentite previa autorizzazione dell'ente  gestore,  compatibilmente
con l'esigenza di contingentare i  flussi  turistici,  esclusivamente
secondo le seguenti modalita': 
    a) nei siti e secondo gli orari determinati dall'ente gestore; 
    b) in presenza di un responsabile dell'immersione, in possesso di
brevetto   almeno   di   secondo    grado,    individuato    all'atto
dell'autorizzazione da parte dell'ente gestore; 
    c) per ciascuna  immersione,  con  o  senza  autorespiratore,  il
numero di  visitatori  per  ogni  responsabile  dell'immersione  deve
essere non superiore a 4; 
    d) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di
100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio; 
    e) le immersioni sono consentite dall'alba al tramonto. 
    2. Le immersioni subacquee  devono  svolgersi  nel  rispetto  del
seguente codice di condotta: 
    a)  non  e'  consentito  il  contatto  con   il   fondo   marino,
l'asportazione  anche  parziale  e  il  danneggiamento  di  qualsiasi
materiale  e/o   organismo   di   natura   geologica,   biologica   e
archeologica; 
    b) non  e'  consentito  dare  cibo  e/o  arrecare  disturbo  agli
organismi  marini  ed  introdurre  o   abbandonare   qualsiasi   tipo
materiale; 
    c) non e' consentito l'uso  di  mezzi  ausiliari  di  propulsione
subacquea, ad eccezione  di  quelli  eventualmente  utilizzati  dalle
persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore; 
    d) e' obbligatorio mantenere l'attrezzatura subacquea quanto piu'
possibile aderente al corpo; 
    e) e' obbligatorio  segnalare  all'ente  gestore  o  alla  locale
autorita' marittima la presenza sui fondali di relitti, di rifiuti  o
materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati; 
      f)  e'  fatto  obbligo  di  informarsi  preventivamente   sulle
caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni,  in  particolare
dello specifico sito d'immersione; 
    3. La  navigazione  delle  unita'  a  supporto  delle  immersioni
subacquee e' consentita a velocita' non superiore a 4 nodi. 
    4. L'ormeggio delle unita' a supporto delle immersioni  subacquee
e'  obbligatorio,  previa  autorizzazione   dell'ente   gestore,   ai
gavitelli singoli  contrassegnati  e  appositamente  predisposti  dal
medesimo ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza  di
tutela  dei  fondali,  per  il  tempo  strettamente  sufficiente  per
effettuare l'immersione. 
    5. In relazione alle esigenze di  tutela  ambientale  sottese  al
provvedimento istitutivo, e al fine di determinare  la  capacita'  di
carico  dei  siti  di  immersione,   l'ente   gestore   effettua   il
monitoraggio delle  attivita'  subacquee  e  adegua,  con  successivi
provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle
immersioni subacquee, in particolare: 
    a) stabilendo il numero massimo  di  immersioni  al  giorno,  per
ciascun sito e in totale; 
    b) individuando i siti di immersione piu' adeguati e/o a tema; 
    c) predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato
allo svolgimento delle attivita' subacquee; 
    d)   incentivando   la   destagionalizzazione   delle   attivita'
subacquee. 
    6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
delle immersioni subacquee di cui ai precedenti  commi,  nonche'  per
l'utilizzo obbligatorio dei gavitelli predisposti  a  tale  scopo,  i
richiedenti devono: 
    a) indicare le caratteristiche dell'unita' navale utilizzata  per
l'immersione,  nonche'  gli  estremi  identificativi   del   brevetto
subacqueo  in  possesso  dei  singoli  soggetti;  per  le  immersioni
subacquee in gruppo e' possibile presentare domanda di autorizzazione
cumulativa; 
    b) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di  diritto
di segreteria e rimborso spese,  secondo  le  modalita'  indicate  al
successivo articolo 28. 
    7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
delle immersioni subacquee, godono di titolo preferenziale e  possono
effettuare il pagamento delle relative tariffe in  misura  ridotta  i
residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta,  nonche'  i
proprietari delle unita' navali che attestino il possesso di uno  dei
seguenti requisiti di eco-compatibilita': 
    a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE  relativamente  alle
emissioni gassose e acustiche (motori  fuoribordo  elettrici,  motori
entrobordo conformi alla  direttiva,  motori  fuoribordo  a  4  tempi
benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta); 
    b) casse per la raccolta  dei  liquami  di  scolo  e  sistema  di
raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione. 
    8. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a
fornire informazioni all'ente gestore sulle attivita' svolte, ai fini
del monitoraggio dell'area marina protetta.