Art. 13. Disciplina delle immersioni subacquee 1. Le immersioni subacquee con e senza autorespiratore, sono consentite previa autorizzazione dell'ente gestore, compatibilmente con l'esigenza di contingentare i flussi turistici, esclusivamente secondo le seguenti modalita': a) nei siti e secondo gli orari determinati dall'ente gestore; b) in presenza di un responsabile dell'immersione, in possesso di brevetto almeno di secondo grado, individuato all'atto dell'autorizzazione da parte dell'ente gestore; c) per ciascuna immersione, con o senza autorespiratore, il numero di visitatori per ogni responsabile dell'immersione deve essere non superiore a 4; d) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio; e) le immersioni sono consentite dall'alba al tramonto. 2. Le immersioni subacquee devono svolgersi nel rispetto del seguente codice di condotta: a) non e' consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica; b) non e' consentito dare cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini ed introdurre o abbandonare qualsiasi tipo materiale; c) non e' consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore; d) e' obbligatorio mantenere l'attrezzatura subacquea quanto piu' possibile aderente al corpo; e) e' obbligatorio segnalare all'ente gestore o alla locale autorita' marittima la presenza sui fondali di relitti, di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati; f) e' fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni, in particolare dello specifico sito d'immersione; 3. La navigazione delle unita' a supporto delle immersioni subacquee e' consentita a velocita' non superiore a 4 nodi. 4. L'ormeggio delle unita' a supporto delle immersioni subacquee e' obbligatorio, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dal medesimo ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione. 5. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e al fine di determinare la capacita' di carico dei siti di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle immersioni subacquee, in particolare: a) stabilendo il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale; b) individuando i siti di immersione piu' adeguati e/o a tema; c) predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attivita' subacquee; d) incentivando la destagionalizzazione delle attivita' subacquee. 6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee di cui ai precedenti commi, nonche' per l'utilizzo obbligatorio dei gavitelli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono: a) indicare le caratteristiche dell'unita' navale utilizzata per l'immersione, nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee in gruppo e' possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa; b) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 28. 7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonche' i proprietari delle unita' navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita': a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta); b) casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione. 8. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni all'ente gestore sulle attivita' svolte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.