(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
 
 
              Disciplina delle visite guidate subacquee 
 
    1. Sono  consentite,  con  o  senza  autorespiratore,  le  visite
guidate  subacquee  svolte  dai  centri  di  immersione   autorizzati
dall'ente gestore secondo le seguenti modalita': 
    a) in presenza di guida o  istruttore  subacqueo  del  centro  di
immersioni autorizzato; 
    b)  nei  siti  determinati  dall'ente  gestore  e  segnalati  con
appositi gavitelli di ormeggio; 
    c) secondo gli orari determinati dall'ente gestore; 
    d) per ciascun sito di immersione, il  numero  di  subacquei  per
ogni guida o istruttore del centro  di  immersioni  autorizzato  deve
essere  non  superiore  a  6   per   le   attivita'   con   e   senza
autorespiratori; 
    e) in ciascun sito non possono effettuare immersioni piu'  di  12
subacquei contemporaneamente, oltre le guide; 
    f) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di
100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio; 
    g) le immersioni sono consentite dall'alba al tramonto. 
    2. Le visite guidate subacquee devono  rispettare  il  codice  di
condotta di cui al precedente articolo 13, comma 2. 
    3. Le visite guidate subacquee per le persone disabili,  condotte
dai centri  di  immersione  autorizzati  dall'ente  gestore,  possono
essere svolte esclusivamente in presenza di guida  o  istruttore  del
centro di immersione con relativa abilitazione. 
    4. La navigazione delle unita' adibite alle attivita' dei  centri
d'immersione e' consentita a velocita' non superiore a 4 nodi. 
    5. Le unita' navali utilizzate per lo  svolgimento  delle  visite
guidate subacquee non possono avere lunghezza superiore a 10 metri. 
    6. Non e' consentito l'uso improprio di  impianti  di  diffusione
della voce e di  segnali  acustici  o  sonori,  se  non  per  fornire
informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate,  con  volume
sonoro strettamente indispensabile alla percezione  degli  stessi  da
parte dei passeggeri a bordo. 
    7. L'ormeggio  delle  unita'  di  appoggio  alle  visite  guidate
subacquee e' consentito previa autorizzazione dell'ente  gestore,  ai
gavitelli singoli  contrassegnati  e  appositamente  predisposti  dal
medesimo ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza  di
tutela  dei  fondali,  per  il  tempo  strettamente  sufficiente  per
effettuare l'immersione. L'accesso ai  gavitelli  deve  avvenire  con
navigazione perpendicolare alla linea di costa. 
    8. Prima della visita  guidata  subacquea  e'  fatto  obbligo  ai
centri di immersione di  informare  gli  utenti  riguardo  le  regole
dell'area   marina   protetta,   l'importanza   dell'ecosistema,   le
caratteristiche ambientali del sito  di  immersione  e  le  norme  di
comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai  fondali  e
agli organismi. 
    9. Il responsabile  dell'unita'  navale,  prima  dell'immersione,
deve annotare, in apposito registro  previamente  vidimato  dall'ente
gestore, gli estremi dell'unita', i  nominativi  delle  guide  e  dei
partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data,  l'orario,
il sito di immersione; il registro deve essere esibito  all'autorita'
preposta al controllo  o  al  personale  dell'ente  gestore.  I  dati
contenuti nei registri saranno utilizzati dall'ente  gestore  per  le
finalita' istituzionali. 
    10. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di  esporre
i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'ente gestore, da esibire
durante l'esercizio dell'attivita' autorizzata  e  da  esporre  sulle
unita' navali adibite alle visite guidate subacquee. 
    11. Le autorizzazioni per l'esercizio delle  attivita'  subacquee
sono rilasciate, anche sulla base del  monitoraggio  periodico  degli
impatti  sui  fondali,  ai  centri  di  immersione  in  possesso  dei
requisiti e  criteri  di  eco  compatibilita'  individuati  dall'ente
gestore con le seguenti modalita' : 
    il 70 % del numero totale dei centri  autorizzabili  aventi  sede
legale ed operativa nei comuni di Roma e  di  Pomezia  alla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento 
    il 30% del numero totale dei centri autorizzabili non aventi sede
legale ed operativa nei comuni di Roma e di Pomezia. 
    12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per  lo  svolgimento
delle visite guidate subacquee e l'eventuale utilizzo  dei  gavitelli
singoli predisposti a tale scopo, i centri di immersione  richiedenti
devono risultare in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) iscrizione presso la Camera di Commercio o in  altro  registro
previsto dalla vigente normativa; 
    b) partita IVA; 
    c) disponibilita'  di  unita'  navali  adeguate  alle  attivita',
conformi alla legislazione vigente in materia di  navigazione,  anche
per quanto riguarda le attrezzature di  salvataggio,  e  in  perfetto
stato di funzionamento; 
    d) disponibilita' di attrezzature specifiche per le immersioni  e
per le attivita' autorizzate, conformi alle prescrizioni  in  materia
di antinfortunistica e in perfetto stato di funzionamento; 
    e) idonee dotazioni di pronto soccorso (almeno kit  ossigeno  per
uso medico e kit di pronto soccorso); 
    f) idoneo mezzo di comunicazione per emergenze; 
    g) copertura assicurativa  mediante  polizza  di  responsabilita'
civile per rischi derivanti alle persone  dalla  partecipazione  alle
attivita' svolte; 
    h) almeno una delle guide del centro di immersione dev'essere  in
possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori; 
      i) comprovata esperienza di almeno due operatori della biologia
marina in  generale  e  delle  caratteristiche  ambientali  dell'area
marina protetta in particolare: tale esperienza puo' essere acquisita
mediante  partecipazioni  ai  corsi   di   formazione   appositamente
predisposti dall'ente gestore. 
    13. I centri di immersione autorizzati sono inoltre tenuti a: 
    a) indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per
l'attivita'; 
    b) comunicare ogni variazione della flotta delle  proprie  unita'
di appoggio, al fine di  acquisire  debita  autorizzazione  dall'ente
gestore; 
    c) assicurare un periodo  almeno  semestrale  di  apertura  delle
attivita'  del  centro  di  immersione   tale   da   incentivare   la
destagionalizzazione  e  la  riduzione  del  carico  delle  attivita'
subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche; 
    d) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di  diritto
di segreteria e rimborso spese,  secondo  le  modalita'  indicate  al
successivo articolo 28. 
    14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per  lo  svolgimento
delle visite guidate subacquee,  godono  di  titolo  preferenziale  e
possono effettuare il pagamento  delle  relative  tariffe  in  misura
ridotta i proprietari delle unita' navali che attestino  il  possesso
dei seguenti requisiti di eco-compatibilita': 
    a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE  relativamente  alle
emissioni gassose e acustiche (motori  fuoribordo  elettrici,  motori
entrobordo conformi alla  direttiva,  motori  fuoribordo  a  4  tempi
benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta); 
    b) casse per la raccolta  dei  liquami  di  scolo  e  sistema  di
raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione. 
    15. In relazione alle esigenze di tutela  ambientale  sottese  al
provvedimento istitutivo, resta salva la facolta' dell'ente  gestore,
a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacita'  di
carico  dei  siti  di  immersione,   di   adeguare   con   successivi
provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle
visite guidate subacquee. L'ente gestore stabilisce nello specifico i
criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure  di  premialita'
ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo: 
    a) il numero massimo di autorizzazioni; 
    b) i requisiti di eco-compatibilita' 
    c) i siti di immersione; 
    d) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito  e
in totale; 
    e) il numero massimo di unita' navali  impiegabili  nelle  visite
guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato; 
    f) un'adeguata turnazione tra le visite guidate  subacquee  e  le
immersioni subacquee; 
    g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio; 
    h) gli incentivi  per  la  destagionalizzazione  delle  attivita'
subacquee. 
    16. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire
agli utenti l'apposito materiale  informativo  predisposto  dall'ente
gestore. 
    17. I centri di immersione autorizzati che ne facciano  richiesta
possono utilizzare il marchio registrato dell'area marina protetta ai
fini della divulgazione dell'attivita' subacquea.