Art. 14. Disciplina delle visite guidate subacquee 1. Sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalita': a) in presenza di guida o istruttore subacqueo del centro di immersioni autorizzato; b) nei siti determinati dall'ente gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio; c) secondo gli orari determinati dall'ente gestore; d) per ciascun sito di immersione, il numero di subacquei per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato deve essere non superiore a 6 per le attivita' con e senza autorespiratori; e) in ciascun sito non possono effettuare immersioni piu' di 12 subacquei contemporaneamente, oltre le guide; f) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio; g) le immersioni sono consentite dall'alba al tramonto. 2. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente articolo 13, comma 2. 3. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione. 4. La navigazione delle unita' adibite alle attivita' dei centri d'immersione e' consentita a velocita' non superiore a 4 nodi. 5. Le unita' navali utilizzate per lo svolgimento delle visite guidate subacquee non possono avere lunghezza superiore a 10 metri. 6. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo. 7. L'ormeggio delle unita' di appoggio alle visite guidate subacquee e' consentito previa autorizzazione dell'ente gestore, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dal medesimo ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione. L'accesso ai gavitelli deve avvenire con navigazione perpendicolare alla linea di costa. 8. Prima della visita guidata subacquea e' fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi. 9. Il responsabile dell'unita' navale, prima dell'immersione, deve annotare, in apposito registro previamente vidimato dall'ente gestore, gli estremi dell'unita', i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro deve essere esibito all'autorita' preposta al controllo o al personale dell'ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'ente gestore per le finalita' istituzionali. 10. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'ente gestore, da esibire durante l'esercizio dell'attivita' autorizzata e da esporre sulle unita' navali adibite alle visite guidate subacquee. 11. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attivita' subacquee sono rilasciate, anche sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali, ai centri di immersione in possesso dei requisiti e criteri di eco compatibilita' individuati dall'ente gestore con le seguenti modalita' : il 70 % del numero totale dei centri autorizzabili aventi sede legale ed operativa nei comuni di Roma e di Pomezia alla data di entrata in vigore del presente regolamento il 30% del numero totale dei centri autorizzabili non aventi sede legale ed operativa nei comuni di Roma e di Pomezia. 12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i centri di immersione richiedenti devono risultare in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione presso la Camera di Commercio o in altro registro previsto dalla vigente normativa; b) partita IVA; c) disponibilita' di unita' navali adeguate alle attivita', conformi alla legislazione vigente in materia di navigazione, anche per quanto riguarda le attrezzature di salvataggio, e in perfetto stato di funzionamento; d) disponibilita' di attrezzature specifiche per le immersioni e per le attivita' autorizzate, conformi alle prescrizioni in materia di antinfortunistica e in perfetto stato di funzionamento; e) idonee dotazioni di pronto soccorso (almeno kit ossigeno per uso medico e kit di pronto soccorso); f) idoneo mezzo di comunicazione per emergenze; g) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilita' civile per rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attivita' svolte; h) almeno una delle guide del centro di immersione dev'essere in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori; i) comprovata esperienza di almeno due operatori della biologia marina in generale e delle caratteristiche ambientali dell'area marina protetta in particolare: tale esperienza puo' essere acquisita mediante partecipazioni ai corsi di formazione appositamente predisposti dall'ente gestore. 13. I centri di immersione autorizzati sono inoltre tenuti a: a) indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita'; b) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unita' di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'ente gestore; c) assicurare un periodo almeno semestrale di apertura delle attivita' del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attivita' subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche; d) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 28. 14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i proprietari delle unita' navali che attestino il possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilita': a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta); b) casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione. 15. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facolta' dell'ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacita' di carico dei siti di immersione, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle visite guidate subacquee. L'ente gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialita' ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo: a) il numero massimo di autorizzazioni; b) i requisiti di eco-compatibilita' c) i siti di immersione; d) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale; e) il numero massimo di unita' navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato; f) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee; g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio; h) gli incentivi per la destagionalizzazione delle attivita' subacquee. 16. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore. 17. I centri di immersione autorizzati che ne facciano richiesta possono utilizzare il marchio registrato dell'area marina protetta ai fini della divulgazione dell'attivita' subacquea.