Art. 15. Disciplina della navigazione da diporto 1. Non e' consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari. 2. E' consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici. 3. E' consentito l'accesso: ai natanti di supporto alle attivita' subacquee al solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare, i punti di ormeggio regolamentati; ai natanti e alle imbarcazioni autorizzati allo svolgimento delle attivita' di pesca professionale, di pesca ricreativa, e di pescaturismo; ai natanti e alle imbarcazioni autorizzati allo svolgimento delle attivita' di visite guidate. 4. La navigazione a motore e' consentita alle unita' navali di cui al precedente comma 3 nel rispetto delle disposizioni dell'Autorita' marittima competente, a velocita' non superiore a 4 nodi e comunque sempre in assetto dislocante. 5. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi. 6. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.