(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
 
               Disciplina della navigazione da diporto 
 
    1. Non e' consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter  e
mezzi similari, la  pratica  dello  sci  nautico  e  sport  acquatici
similari. 
    2. E' consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o
con propulsori elettrici. 
    3. E' consentito l'accesso: 
    ai natanti di supporto alle attivita' subacquee al solo  fine  di
raggiungere,  con  rotta  perpendicolare,   i   punti   di   ormeggio
regolamentati; 
    ai natanti e alle imbarcazioni autorizzati allo svolgimento delle
attivita'  di  pesca  professionale,  di  pesca  ricreativa,   e   di
pescaturismo; 
    ai natanti e alle imbarcazioni autorizzati allo svolgimento delle
attivita' di visite guidate. 
    4. La navigazione a motore e' consentita alle  unita'  navali  di
cui  al  precedente  comma  3   nel   rispetto   delle   disposizioni
dell'Autorita' marittima competente, a velocita' non  superiore  a  4
nodi e comunque sempre in assetto dislocante. 
    5. Non e' consentito lo scarico a  mare  di  acque  non  depurate
provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita'  navale  e  di
qualsiasi sostanza tossica o  inquinante,  nonche'  la  discarica  di
rifiuti solidi o liquidi. 
    6. Non e' consentito l'uso improprio di  impianti  di  diffusione
della voce e di segnali acustici o sonori.