Art. 18. Disciplina delle attivita' di visite guidate 1. Sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, le attivita' di visite guidate. 2. Per lo svolgimento delle visite guidate e' necessaria la presenza di una guida autorizzata dall'ente gestore. 3. L'ormeggio delle unita' navali adibite alle visite guidate e' consentito ai rispettivi gavitelli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali. 4. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi. 5. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo. 6. Le unita' navali autorizzate alle attivita' di visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo. 7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di visite guidate, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 28, commisurato: a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale; b) al possesso di requisiti di eco-compatibilita' dell'unita' navale di cui al successivo comma; c) alla durata del permesso. 8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di visite guidate, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalita' e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, le unita' navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita': a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta); b) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati; 9. Non sono consentiti, durante il periodo di validita' dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta. 10. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore. 11. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore stabilisce con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, il numero massimo di unita' autorizzate per l'attivita' di visite guidate.