(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
 
 
            Disciplina delle attivita' di visite guidate 
 
    1. Sono consentite, previa autorizzazione dell'ente  gestore,  le
attivita' di visite guidate. 
    2. Per lo svolgimento  delle  visite  guidate  e'  necessaria  la
presenza di una guida autorizzata dall'ente gestore. 
    3. L'ormeggio delle unita' navali adibite alle visite guidate  e'
consentito ai rispettivi gavitelli,  contrassegnati  e  appositamente
predisposti  dall'ente  gestore,  posizionati   compatibilmente   con
l'esigenza di tutela dei fondali. 
    4. Non e' consentito lo scarico a  mare  di  acque  non  depurate
provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita'  navale  e  di
qualsiasi sostanza tossica o  inquinante,  nonche'  la  discarica  di
rifiuti solidi o liquidi. 
    5. Non e' consentito l'uso improprio di  impianti  di  diffusione
della voce e di  segnali  acustici  o  sonori,  se  non  per  fornire
informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate,  con  volume
sonoro strettamente indispensabile alla percezione  degli  stessi  da
parte dei passeggeri a bordo. 
    6. Le unita' navali autorizzate alle attivita' di visite  guidate
sono tenute ad  esporre  i  contrassegni  identificativi  predisposti
dall'ente  gestore  ai  fini  di  agevolare  la  sorveglianza  ed  il
controllo. 
    7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
dell'attivita'  di  visite  guidate,  i  richiedenti  devono  versare
all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e
rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo  articolo
28, commisurato: 
    a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale; 
    b) al possesso di  requisiti  di  eco-compatibilita'  dell'unita'
navale di cui al successivo comma; 
    c) alla durata del permesso. 
    8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le  attivita'  di
visite guidate, godono di titolo preferenziale e  possono  effettuare
il pagamento  delle  relative  tariffe  in  misura  ridotta,  secondo
modalita' e parametri  definiti  annualmente  dall'ente  gestore,  le
unita' navali impiegate in linea con uno dei  seguenti  requisiti  di
eco-compatibilita': 
    a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE  relativamente  alle
emissioni  gassose  e  acustiche  (motori  entrobordo  conformi  alla
direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o  a
2 tempi ad iniezione diretta); 
    b) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo  e
munite  di  un  registro  di  scarico  delle  acque  di  sentina,  da
conservare tra i documenti  di  bordo  unitamente  alle  ricevute  di
conferimento delle miscele di idrocarburi  a  centri  di  smaltimento
autorizzati; 
    9.  Non  sono  consentiti,  durante  il  periodo   di   validita'
dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri  imbarcabili  o
variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta. 
    10. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire
all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati,  ai  fini
del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di  fornire  agli
utenti  l'apposito  materiale   informativo   predisposto   dall'ente
gestore. 
    11. Al fine di contingentare i  flussi  turistici,  in  relazione
alle  esigenze  di  tutela  ambientale   sottese   al   provvedimento
istitutivo, l'ente gestore stabilisce con  successivo  provvedimento,
sentita la Commissione  di  riserva,  il  numero  massimo  di  unita'
autorizzate per l'attivita' di visite guidate.