Art. 19. Disciplina dell'attivita' di pesca professionale 1. Non sono consentiti la pesca a strascico, con reti derivanti e a circuizione, l'acquacoltura e il ripopolamento attivo. 2. Non e' consentita la pesca professionale delle seguenti specie: a) Cernia (genere Epinephelus spp); b) Cernia di fondale (Polyprion americanus); c) Corvina (Sciaena umbra); d) Tonno rosso (Thunnus thynnus); e) Aquila di mare (Myliobatis aquila) f) Manta mediterranea (Mobula mobular). 3. Ogni forma di pesca professionale e' interdetta sui fondali e nella colonna d'acqua al di sopra della batimetrica dei meno 35 metri, in corrispondenza del SIC IT6000010. 4. E' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'esercizio della piccola pesca professionale riservata alle imprese di pesca, ivi comprese le cooperative, costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n.250, con unita' navali iscritte nei RR.NN.MM.GG. degli uffici aderenti al compartimento marittimo di Roma e aventi sede nei comuni di Fiumicino, Roma (circoscrizione di Ostia), Pomezia (Torvaianica), Ardea, Anzio e Nettuno alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con le seguenti modalita' e i seguenti attrezzi, in alternativa tra loro: a) reti da posta fisse (imbrocco, tramaglio e incastellata) per una lunghezza massima non superiore a 2000 metri per imbarcazione, con dimensioni delle maglie secondo la normativa vigente; b) palangari fissi, fino ad un massimo di 200 ami; c) nasse, secondo la normativa vigente. 5. Al fine di consentire il ricambio generazionale tra gli operatori della pesca, nel caso di cessazione delle attivita' di pesca da parte di soggetti autorizzati dall'ente gestore, il diritto all'autorizzazione, anche in deroga al precedente comma 4, e' trasferibile ad altro soggetto, purche' rientrante nei termini di cui al precedente comma 4, e nei limiti dello sforzo di pesca dell'operatore che cessa l'attivita'. 6. L'ancoraggio degli attrezzi e delle unita' da pesca non e' consentito. 7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca professionale, i richiedenti devono inoltrare richiesta all'ente gestore, indicando gli strumenti di pesca che intendono adoperare. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attivita'. 8. L'autorizzazione ha validita' massima di un anno e dovra' essere rinnovata sulla base di apposita domanda di rinnovo da parte dell'interessato. 9. I soggetti autorizzati all'attivita' di piccola pesca professionale nell'area marina protetta devono comunicare annualmente all'ente gestore i periodi di pesca, gli attrezzi utilizzati, le modalita' di pesca e i dati sulle catture ai fini del monitoraggio. Le comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dall'ente gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi. 10. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di Riserva di disciplinare ulteriormente le modalita' di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare: a) numero delle imbarcazioni autorizzabili; b) caratteristiche e quantita' degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unita' da pesca; c) calendario delle attivita' di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attivita'; d) misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non; e) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.