(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
 
          Disciplina dell'attivita' di pesca professionale 
 
    1. Non sono consentiti la pesca a strascico, con reti derivanti e
a circuizione, l'acquacoltura e il ripopolamento attivo. 
    2. Non  e'  consentita  la  pesca  professionale  delle  seguenti
specie: 
    a) Cernia (genere Epinephelus spp); 
    b) Cernia di fondale (Polyprion americanus); 
    c) Corvina (Sciaena umbra); 
    d) Tonno rosso (Thunnus thynnus); 
    e) Aquila di mare (Myliobatis aquila) 
    f) Manta mediterranea (Mobula mobular). 
    3. Ogni forma di pesca professionale e' interdetta sui fondali  e
nella colonna d'acqua al di  sopra  della  batimetrica  dei  meno  35
metri, in corrispondenza del SIC IT6000010. 
    4.  E'  consentito,  previa  autorizzazione  dell'ente   gestore,
l'esercizio della piccola pesca professionale riservata alle  imprese
di pesca, ivi comprese le  cooperative,  costituite  ai  sensi  della
legge  13  marzo  1958,  n.250,  con  unita'  navali   iscritte   nei
RR.NN.MM.GG. degli uffici aderenti al compartimento marittimo di Roma
e aventi sede  nei  comuni  di  Fiumicino,  Roma  (circoscrizione  di
Ostia), Pomezia (Torvaianica), Ardea, Anzio e Nettuno  alla  data  di
entrata in vigore del presente Regolamento, con le seguenti modalita'
e i seguenti attrezzi, in alternativa tra loro: 
    a) reti da posta fisse (imbrocco, tramaglio e  incastellata)  per
una lunghezza massima non superiore a 2000  metri  per  imbarcazione,
con dimensioni delle maglie secondo la normativa vigente; 
    b) palangari fissi, fino ad un massimo di 200 ami; 
    c) nasse, secondo la normativa vigente. 
    5. Al fine  di  consentire  il  ricambio  generazionale  tra  gli
operatori della pesca, nel caso  di  cessazione  delle  attivita'  di
pesca da parte di soggetti autorizzati dall'ente gestore, il  diritto
all'autorizzazione,  anche  in  deroga  al  precedente  comma  4,  e'
trasferibile ad altro soggetto, purche' rientrante nei termini di cui
al  precedente  comma  4,  e  nei  limiti  dello  sforzo   di   pesca
dell'operatore che cessa l'attivita'. 
    6. L'ancoraggio degli attrezzi e delle unita'  da  pesca  non  e'
consentito. 
    7.  Ai  fini  del   rilascio   dell'autorizzazione   alla   pesca
professionale, i  richiedenti  devono  inoltrare  richiesta  all'ente
gestore, indicando gli strumenti di pesca che intendono adoperare. La
richiesta di autorizzazione deve essere presentata almeno  30  giorni
prima della data prevista di inizio attivita'. 
    8. L'autorizzazione ha validita' massima  di  un  anno  e  dovra'
essere rinnovata sulla base di apposita domanda di rinnovo  da  parte
dell'interessato. 
    9.  I  soggetti  autorizzati  all'attivita'  di   piccola   pesca
professionale nell'area marina protetta devono comunicare annualmente
all'ente gestore i periodi di  pesca,  gli  attrezzi  utilizzati,  le
modalita' di pesca e i dati sulle catture ai fini  del  monitoraggio.
Le comunicazioni vengono riportate su  un  apposito  registro  tenuto
dall'ente gestore, delle cui annotazioni viene  rilasciata  copia  ai
soggetti stessi. 
    10. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale,  sulla
base degli esiti  del  monitoraggio  effettuato,  l'ente  gestore  si
riserva  il  diritto,  con  successivo  provvedimento,   sentita   la
Commissione di Riserva di disciplinare ulteriormente le modalita'  di
prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare: 
    a) numero delle imbarcazioni autorizzabili; 
    b)  caratteristiche  e  quantita'   degli   attrezzi   da   pesca
utilizzabili per ogni unita' da pesca; 
    c) calendario delle attivita' di pesca comprendente  giornate  ed
orari per particolari attivita'; 
    d) misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e
non; 
    e)  misure  di  tutela  in  riferimento  a   particolari   specie
minacciate o a rischio.