(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                  Disciplina degli scarichi idrici 
 
    1. Non e' consentita alcuna  alterazione,  diretta  o  indiretta,
delle   caratteristiche   biochimiche   dell'acqua,   ivi    compresa
l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica
di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in  regola
con  le  piu'  restrittive  prescrizioni  previste  dalla   normativa
vigente.