Art. 16. Disciplina delle immersioni subacquee 1. Nelle zone A le immersioni subacquee, individuali o in gruppo, non sono consentite. 2. Nelle zone B le immersioni subacquee, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, con le seguenti modalita': a) esclusivamente presso i siti di Secca di Punta Arresto e Relitto Omega, dalle ore 12:00 alle ore 17:00; b) in caso di immersioni individuali, esclusivamente se in possesso di brevetto almeno di secondo livello; c) in caso di immersioni effettuate in gruppo, esclusivamente in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello, in un numero di subacquei non superiore a 6; 3. Nelle zone C le immersioni subacquee, previa autorizzazione dell'ente gestore, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, con le seguenti modalita': a) in caso di immersioni individuali, esclusivamente se in possesso di brevetto almeno di secondo livello; b) in caso di immersioni effettuate in gruppo, esclusivamente in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello, in un numero di subacquei non superiore a 6; Le unita' navali per lo svolgimento delle immersioni subacquee possono utilizzare anche le strutture d'ormeggio adibite alle imbarcazioni per le visite guidate subacquee, purche' l'ormeggio sia, in entrambi i casi, finalizzato ad effettuare immersioni subacquee. 4. Le immersioni subacquee devono svolgersi nel rispetto del seguente codice di condotta: a) non e' consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica; b) non e' consentito dare cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi; c) non e' consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore; d) e' fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto piu' possibile aderente al corpo; e) e' fatto obbligo di segnalare all'ente gestore o alla locale autorita' marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati; f) e' fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione. 5. La navigazione e l'ancoraggio nell'area marina protetta delle unita' navali a supporto delle immersioni subacquee sono consentiti nel rispetto delle disposizioni per la nautica da diporto e per l'attivita' di ancoraggio di cui ai successivi articoli. 6. L'ormeggio delle unita' navali a supporto delle immersioni subacquee, nei siti dotati di gavitelli in zona C, e di quelli indicati in zona B di cui al precedente comma 2, e' consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione. 7. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e al fine di determinare la capacita' di carico dei siti di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle immersioni subacquee, prevedendo in particolare: a) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale; b) i siti di immersione piu' adeguati e/o a tema; c) il numero e la posizione dei gavitelli destinati all'ormeggio; d) gli eventuali punti attrezzati idonei per l'ormeggio; e) gli incentivi per la destagionalizzazione delle attivita'; f) i requisiti preferenziali ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 9. 8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee i richiedenti devono: a) indicare le caratteristiche dell'unita' navale utilizzata per l'immersione, nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni in gruppo e' possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa; b) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 33. 9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i proprietari delle unita' navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita': i. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta); ii. casse di raccolta di liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.