(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
 
                Disciplina delle immersioni subacquee 
 
    1. Nelle zone A le immersioni subacquee, individuali o in gruppo,
non sono consentite. 
    2.  Nelle  zone  B  le  immersioni  subacquee,  svolte  in   modo
individuale o  in  gruppo,  sono  consentite,  previa  autorizzazione
dell'ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i
flussi turistici, con le seguenti modalita': 
      a) esclusivamente presso i siti di Secca  di  Punta  Arresto  e
Relitto Omega, dalle ore 12:00 alle ore 17:00; 
      b) in caso di  immersioni  individuali,  esclusivamente  se  in
possesso di brevetto almeno di secondo livello; 
      c) in caso di immersioni effettuate in  gruppo,  esclusivamente
in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo
livello, in un numero di subacquei non superiore a 6; 
    3. Nelle zone C le immersioni  subacquee,  previa  autorizzazione
dell'ente gestore, svolte in  modo  individuale  o  in  gruppo,  sono
consentite compatibilmente con le esigenze di contingentare i  flussi
turistici, con le seguenti modalita': 
      a) in caso di  immersioni  individuali,  esclusivamente  se  in
possesso di brevetto almeno di secondo livello; 
      b) in caso di immersioni effettuate in  gruppo,  esclusivamente
in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo
livello, in un numero di subacquei non superiore a 6; 
    Le unita' navali per lo svolgimento  delle  immersioni  subacquee
possono  utilizzare  anche  le  strutture  d'ormeggio  adibite   alle
imbarcazioni per le visite guidate subacquee, purche' l'ormeggio sia,
in entrambi i casi, finalizzato ad effettuare immersioni subacquee. 
    4. Le immersioni subacquee  devono  svolgersi  nel  rispetto  del
seguente codice di condotta: 
      a)  non  e'  consentito  il  contatto  con  il  fondo   marino,
l'asportazione  anche  parziale  e  il  danneggiamento  di  qualsiasi
materiale  e/o   organismo   di   natura   geologica,   biologica   e
archeologica; 
      b) non e' consentito  dare  cibo  e/o  arrecare  disturbo  agli
organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e,  in
generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi; 
      c) non e' consentito l'uso di mezzi  ausiliari  di  propulsione
subacquea, ad eccezione  di  quelli  eventualmente  utilizzati  dalle
persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore; 
      d) e'  fatto  obbligo  di  mantenere  l'attrezzatura  subacquea
quanto piu' possibile aderente al corpo; 
      e) e' fatto obbligo di segnalare all'ente gestore o alla locale
autorita' marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta
di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati; 
      f)  e'  fatto  obbligo  di  informarsi  preventivamente   sulle
caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area  marina
protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione. 
    5. La navigazione e l'ancoraggio nell'area marina protetta  delle
unita' navali a supporto delle immersioni subacquee  sono  consentiti
nel rispetto delle disposizioni per  la  nautica  da  diporto  e  per
l'attivita' di ancoraggio di cui ai successivi articoli. 
    6. L'ormeggio delle unita' navali  a  supporto  delle  immersioni
subacquee, nei siti dotati di  gavitelli  in  zona  C,  e  di  quelli
indicati in zona B di cui al precedente comma  2,  e'  consentito  ai
gavitelli  singoli   contrassegnati   e   appositamente   predisposti
dall'ente gestore,  posizionati  compatibilmente  con  l'esigenza  di
tutela  dei  fondali,  per  il  tempo  strettamente  sufficiente  per
effettuare l'immersione. 
    7. In relazione alle esigenze di  tutela  ambientale  sottese  al
provvedimento istitutivo e al fine di  determinare  la  capacita'  di
carico  dei  siti  di  immersione,   l'ente   gestore   effettua   il
monitoraggio delle  attivita'  subacquee  e  adegua,  con  successivi
provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle
immersioni subacquee, prevedendo in particolare: 
      a) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun  sito
e in totale; 
      b) i siti di immersione piu' adeguati e/o a tema; 
      c)  il  numero  e  la   posizione   dei   gavitelli   destinati
all'ormeggio; 
      d) gli eventuali punti attrezzati idonei per l'ormeggio; 
      e) gli incentivi per la destagionalizzazione delle attivita'; 
      f)   i   requisiti   preferenziali   ai   fini   del   rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 9. 
    8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
delle immersioni subacquee i richiedenti devono: 
      a) indicare le caratteristiche  dell'unita'  navale  utilizzata
per l'immersione, nonche' gli  estremi  identificativi  del  brevetto
subacqueo in possesso dei singoli  soggetti;  per  le  immersioni  in
gruppo e' possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa; 
      b) versare  all'ente  gestore  un  corrispettivo  a  titolo  di
diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate
al successivo art. 33. 
    9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
delle immersioni  subacquee  nell'area  marina  protetta,  godono  di
titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative
tariffe in misura ridotta  i  proprietari  delle  unita'  navali  che
attestino  il   possesso   di   uno   dei   seguenti   requisiti   di
eco-compatibilita': 
      i. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle
emissioni  gassose  e  acustiche  (motori  entrobordo  conformi  alla
direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2
tempi ad iniezione diretta); 
      ii. casse di raccolta di liquami di scolo e sistema di raccolta
delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.