Art. 24. Disciplina delle attivita' di whale-watching 1. Nelle zone A non e' consentita l'attivita' di whale-watching. 2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, attivita' di whale-watching a bordo di unita' navali adibite a visite guidate, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art. 19. 3. Per le attivita' di whale-watching, in presenza di mammiferi marini nell'area marina protetta, e' individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. 4. Nell'area marina protetta possono essere impiegate esclusivamente unita' nautiche dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta); 5. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attivita' di whale watching sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato dall'ente gestore con successivo provvedimento. 6. Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma vige per le attivita' di whale-watching il seguente codice di condotta: a) non e' consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali; b) nella fascia di osservazione non e' consentita la balneazione e puo' essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unita' navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare; c) non e' consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio; d) non e' consentito stazionare piu' di 20 minuti nella fascia di osservazione; e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione e' consentita alla velocita' massima di 5 nodi; f) non e' consentito stazionare con l'unita' navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale; g) non e' consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale; h) non e' consentito l'avvicinamento frontale agli animali; i) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocita' delle unita' navali; j) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unita' navale, e' fatto obbligo di mantenere una velocita' e direzione costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione; k) nella fascia di avvicinamento non puo' essere presente piu' di una unita' navale; l) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, e' fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento. 7. Ciascun operatore autorizzato deve presentare annualmente una relazione con indicate tutte le osservazioni compiute sulle specie osservate, corredate se possibile di documentazione fotografica.