(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
 
 
            Disciplina delle attivita' di whale-watching 
 
    1. Nelle zone A non e' consentita l'attivita' di whale-watching. 
    2. Nelle zone  B  e  C  sono  consentite,  previa  autorizzazione
dell'ente gestore, attivita' di  whale-watching  a  bordo  di  unita'
navali adibite a visite guidate, nel rispetto delle disposizioni  per
la navigazione da diporto di cui all'art. 19. 
    3. Per le attivita' di whale-watching, in presenza  di  mammiferi
marini nell'area  marina  protetta,  e'  individuata  una  fascia  di
osservazione, entro la distanza di 100 metri dai  cetacei  avvistati,
ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. 
    4.   Nell'area   marina   protetta   possono   essere   impiegate
esclusivamente  unita'  nautiche  dotate  di  motore  conforme   alla
Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche
(motori  entrobordo  conformi  alla  direttiva,   motori   fuoribordo
elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta); 
    5. Le autorizzazioni per l'esercizio  delle  attivita'  di  whale
watching sono soggette al pagamento di un  corrispettivo  determinato
dall'ente gestore con successivo provvedimento. 
    6.  Nelle  fasce  di  osservazione  e  avvicinamento  di  cui  al
precedente comma vige per le attivita' di whale-watching il  seguente
codice di condotta: 
      a) non e' consentito avvicinarsi a  meno  di  100  metri  dagli
animali; 
      b)  nella  fascia  di  osservazione  non   e'   consentita   la
balneazione e puo' essere presente, seguendo l'ordine cronologico  di
arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unita'  navale
o un solo velivolo, esclusivamente ad  una  quota  superiore  ai  150
metri sul livello del mare; 
      c) non e' consentito il sorvolo con elicotteri, salvo  che  per
attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio; 
      d) non e' consentito stazionare piu' di 20 minuti nella  fascia
di osservazione; 
      e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento  la  navigazione
e' consentita alla velocita' massima di 5 nodi; 
      f) non e' consentito stazionare con l'unita' navale all'interno
di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente  individui
o gruppi di individui dal gruppo principale; 
      g) non e' consentito fornire cibo agli  animali  e  gettare  in
acqua altro materiale; 
      h) non e' consentito l'avvicinamento frontale agli animali; 
      i) non sono consentiti improvvisi cambiamenti  di  rotta  e  di
velocita' delle unita' navali; 
      j) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei  all'unita'
navale, e' fatto obbligo  di  mantenere  una  velocita'  e  direzione
costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione; 
      k) nella fascia di avvicinamento non puo' essere presente  piu'
di una unita' navale; 
      l) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza,  e'
fatto obbligo di allontanarsi  con  rotta  costante  dalle  fasce  di
osservazione e avvicinamento. 
    7. Ciascun operatore autorizzato deve presentare annualmente  una
relazione con indicate tutte le osservazioni  compiute  sulle  specie
osservate, corredate se possibile di documentazione fotografica.