(Allegato-art. 5)
                               Art. 5 
 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
    1.  La  Banca  d'Italia,  in  base  agli  esiti  delle  verifiche
effettuate circa la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione  degli
operatori  nell'elenco,  adotta  il  provvedimento  di  iscrizione  o
rigetta l'istanza entro centoventi giorni  dalla  data  di  ricezione
della domanda, corredata  della  richiesta  documentazione.  L'unita'
organizzativa responsabile e' il  Servizio  Costituzioni  e  Gestione
delle Crisi.