Art. 15. Servizio di tesoreria 1. L'Agenzia e' assoggettata al servizio di tesoreria unica, in attuazione quanto previsto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Il servizio di tesoreria unica e' gestito per mezzo di un istituto cassiere, che verra' selezionato secondo procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.