(Regolamento-art. 17)
 
                              Art. 17. 
                              Pagamenti 
 
    1. Salvo diverse disposizioni del Direttore generale, i pagamenti
vengono ordinati dal dirigente  dell'ufficio  competente  individuato
con atto organizzativo del Direttore generale. 
    2. I pagamenti possono essere effettuati  solo  se  corredati  da
formale  attestazione   di   regolare   esecuzione   rilasciata   del
responsabile del  centro  di  costo  beneficiario  dell'acquisizione,
ovvero, nel caso di contratti di forniture multiple  o  di  contratti
articolati e complessi, o qualora si  ritenga  necessario  esercitare
ulteriori controlli, dal dirigente autorizzato  all'acquisto,  previo
espletamento delle verifiche di competenza. 
    3. Con apposito  provvedimento  del  Direttore  generale  vengono
individuate le categorie di spesa, ad eccezione di quelle riguardanti
l'acquisto di beni e servizi e  l'esecuzione  di  lavori  di  cui  al
successivo art. 26, per cui puo' derogarsi la preventiva attestazione
di regolare esecuzione.