Art. 17. Pagamenti 1. Salvo diverse disposizioni del Direttore generale, i pagamenti vengono ordinati dal dirigente dell'ufficio competente individuato con atto organizzativo del Direttore generale. 2. I pagamenti possono essere effettuati solo se corredati da formale attestazione di regolare esecuzione rilasciata del responsabile del centro di costo beneficiario dell'acquisizione, ovvero, nel caso di contratti di forniture multiple o di contratti articolati e complessi, o qualora si ritenga necessario esercitare ulteriori controlli, dal dirigente autorizzato all'acquisto, previo espletamento delle verifiche di competenza. 3. Con apposito provvedimento del Direttore generale vengono individuate le categorie di spesa, ad eccezione di quelle riguardanti l'acquisto di beni e servizi e l'esecuzione di lavori di cui al successivo art. 26, per cui puo' derogarsi la preventiva attestazione di regolare esecuzione.