(Regolamento-art. 19)
 
                              Art. 19. 
                        Fondo cassa economale 
 
    1. Per le piccole spese, l'Agenzia dispone di  somme  liquide  in
cassa non superiori ad  euro  5.000,00,  la  cui  responsabilita'  e'
affidata, con apposito provvedimento del Direttore  generale,  ad  un
responsabile. Il responsabile  della  cassa  provvede  alla  corretta
tenuta dei registri comprovanti l'uso delle  somme  liquide  che,  in
ogni caso, non possono essere impiegate  per  pagamenti  eccedenti  i
limiti imposti dalla legge. I registri e le dotazioni di  cassa  sono
sottoposti a controllo periodico da parte del Collegio  dei  revisori
dei conti. 
    2. Il fondo  cassa  puo'  essere  ripristinato,  nell'ambito  del
previsto limite massimo, con apposita  autorizzazione  del  Direttore
generale. 
    3.  L'attivita'  del  responsabile  della  cassa  e'   sottoposta
all'osservanza delle norme contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante «Regolamento concernente
le gestioni dei consegnatari e  dei  cassieri  delle  amministrazioni
dello Stato».