Art. 11. Finanziamento delle attivita' del Consorzio 1. Il Consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attivita' ed il funzionamento del Consorzio sono costituiti da: a) i proventi delle attivita' svolte in attuazione delle norme, dei regolamenti e dello statuto, ed in particolare il prezzo di cessione di oli e grassi vegetali ed animali esausti alle imprese che ne effettuano la rigenerazione, eventualmente differenziato rispetto alle diverse destinazioni del materiale ricavato dalla rigenerazione; b) i proventi della gestione patrimoniale del fondo consortile con le modalita' indicate all'art. 10; c) le quote di partecipazione consortili; d) il contributo ambientale sugli oli e grassi vegetali ed animali a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalita' consortili. Tale contributo e' determinato annualmente su proposta del consiglio di amministrazione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nella misura necessaria per garantire l'equilibrio della gestione del Consorzio; e) eventuali liberalita', contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e/o privati; f) l'utilizzazione dei fondi di riserva; g) eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalita' indicate all'art. 10, comma 4; 2. Le modalita' ed i termini di riscossione e versamento al Consorzio del contributo di cui al comma 1, lettera d), sono stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dall'assemblea.