(Allegato-art. 18)
                            Art. 18. (14) 
 
                  Esercizio finanziario - Bilancio 
 
    1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1°  gennaio
e termina il 31 dicembre di ogni anno. 
    2. Il Consorzio adotta un sistema  di  separazione  contabile  ed
amministrativa e redige il bilancio separato. Il  bilancio  separato,
redatto  in  coerenza  con   le   disposizioni   civilistiche,   deve
evidenziare le  componenti  patrimoniali,  economiche  e  finanziarie
relative al contributo ambientale. 
    3. Entro quattro mesi dalla chiusura  di  ciascun  esercizio,  il
Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per
l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.  La
convocazione puo' avvenire nel termine di  sei  mesi  dalla  chiusura
dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano;  in  tale
ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni
che giustificano la convocazione nel piu' ampio termine di sei mesi. 
    4. Il bilancio preventivo e' accompagnato da: 
      a) una relazione illustrativa sui  programmi  di  attivita'  da
realizzare nell'esercizio; 
      b) una relazione sulle differenze  di  previsione  in  rapporto
all'esercizio precedente. 
    5. Contestualmente al bilancio preventivo annuale,  il  consiglio
di amministrazione delibera il bilancio preventivo triennale. 
    6. I documenti menzionati ai precedenti commi 3,  4  e  5  devono
restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire
a ciascun consorziato di prenderne visione almeno dieci giorni  prima
dello svolgimento dell'assemblea e finche' sia approvato il  bilancio
consultivo. 
    7. Il bilancio consuntivo e' costituito  dal  conto  economico  e
dallo stato patrimoniale del Consorzio ed e' accompagnato dalla  nota
integrativa e dalla relazione sulla  gestione,  cosi'  come  previsto
dalle norme del codice civile. 
    8.  La  situazione  patrimoniale,  redatta  osservando  le  norme
relative al bilancio di esercizio per  le  societa'  per  azioni,  e'
depositata presso il  Registro  delle  imprese  entro  2  mesi  dalla
chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile. 
    9. I progetti di bilancio devono essere  comunicati  al  soggetto
incaricato della revisione legale dei conti e al  collegio  sindacale
almeno trenta giorni prima della  riunione  dell'assemblea  convocata
per la loro approvazione. 
    10.  Il  bilancio  preventivo  ed  il  bilancio  consuntivo  sono
trasmessi al CONAI. 
    11.  Le  norme   specifiche   di   amministrazione,   finanza   e
contabilita' sono definite nel  regolamento  adottato  ai  sensi  del
successivo art. 19. 
    12. E' vietata la distribuzione degli  avanzi  di  gestione  alle
imprese consorziate. 
 
(14) I  consorzi  possono  precisare,  integrare  e   modificare   le
     disposizioni del presente articolo,  nel  rispetto  del  decreto
     legislativo n. 152/2006 e  per  una  migliore  attuazione  dello
     stesso in funzione  della  specificita'  della  filiera  in  cui
     operano.