(Allegato-art. 20)
                            Art. 20. (15) 
 
                      Rapporti con il Consorzio 
                    Nazionale Imballaggi - CONAI 
 
    1.  Il  Consorzio  svolge  le  proprie   attivita'   in   stretto
collegamento  ed  in  costante  collaborazione  con  il  CONAI,  come
previsto dai principi e con le modalita' indicati nella parte IV  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
    2. A tal fine, tra l'altro, il Consorzio: 
      a) comunica  regolarmente  a  CONAI  i  nominativi  dei  propri
iscritti e le relative variazioni, al fine di consentire le opportune
verifiche sulla partecipazione dei medesimi a CONAI; 
      b) interagisce costantemente  con  CONAI,  eventualmente  anche
attraverso  la  stipula  di  apposite  convenzioni,  allo  scopo   di
verificare la regolare riscossione del contributo  ambientale  dovuto
dai propri iscritti; 
      c) provvede, nei termini di legge, agli adempimenti indicati al
precedente art. 3, commi 9 e 10, nei casi  e  con  le  modalita'  ivi
previsti. 
    3.  Il  Consorzio  partecipa   alle   assemblee   di   CONAI   in
rappresentanza dei propri  consorziati,  che  gli  abbiano  conferito
delega, ad esclusione di quei consorziati che partecipino in  proprio
o che abbiano conferito apposita delega a terzi. 
 
(15) I  consorzi  possono  precisare,  integrare  e   modificare   le
     disposizioni del presente articolo,  nel  rispetto  del  decreto
     legislativo n. 152 del 2006 e per una migliore attuazione  dello
     stesso in funzione  della  specificita'  della  filiera  in  cui
     operano.