(Allegato-art. 21)
                            Art. 21. (16) 
 
Rapporti  con  gli  altri  consorzi,  con  gli  utilizzatori  e  loro
                           organizzazioni 
 
    1.  Il  Consorzio  svolge  le  proprie   attivita'   in   stretto
collegamento ed in costante collaborazione con gli altri consorzi  ed
i soggetti associativi previsti all'art. 223 del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152. In particolare, il  Consorzio  si  impegna  ad
elaborare,  nelle  forme  piu'  opportune,  forme  di   concertazione
permanente per tutto cio' che attiene alle materie di  interesse  dei
produttori. 
    2. Il Consorzio collabora altresi' con gli altri produttori,  con
gli utilizzatori e/o con le loro organizzazioni di categoria, per  le
materie di comune interesse. 
 
(16) I  consorzi  possono  precisare,  integrare  e   modificare   le
     disposizioni del presente articolo,  nel  rispetto  del  decreto
     legislativo n. 152 del 2006 e per una migliore attuazione dello 
     stesso in funzione della specificita' della filiera in cui 
     operano.