(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
 
                       Organismo di vigilanza 
 
    1. l'organismo di vigilanza e' un organo collegiale  composto  di
.... membri, di cui uno nominato dal Ministero  dell'ambiente,  della
tutela del territorio e del mare e uno del Ministero  dello  sviluppo
economico. Il consiglio di amministrazione  del  Consorzio,  provvede
alla nomina degli altri membri dell'organismo di vigilanza e provvede
alla nomina del Presidente dell'organismo medesimo. 
    2. l'organismo di vigilanza ha durata in carica pari a quella del
consiglio di amministrazione. I membri dell'organismo sono scelti tra
soggetti in possesso di  comprovata  esperienza  nelle  attivita'  di
verifica  e  vigilanza.  Al   fine   di   garantire   l'autonomia   e
l'indipendenza dell'organismo, possono  essere  nominati  sia  membri
esterni sia membri interni privi di compiti operativi. 
    3.  In  caso  di  cessazione  per  qualsiasi  causa  di  uno  dei
componenti dell'organismo di vigilanza nominato da uno  dei  suddetti
Ministero,  il  medesimo  Ministero  provvede  a  nominare  un  nuovo
componente. In caso di cessazione per  qualsiasi  causa  di  uno  dei
componenti dell'organismo di  vigilanza  nominato  dal  Consiglio  di
amministrazione,  quest'ultima   provvede   a   nominare   un   nuovo
componente. In ogni caso, ciascun componente rimane  in  carica  fino
alla nomina del successore. 
    4. l'organismo  di  vigilanza  ha  le  funzioni  di  vigilanza  e
controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'aderenza  ed
all'osservanza delle disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.