Art. 14.
Direttore generale
1. Al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal
Rettore e dal Consiglio di amministrazione, e' attribuita la
complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse
strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Istituto,
nonche' i compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del
decreto legislativo n. 165/2001.
2. In particolare, il direttore generale:
a) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria
competenza;
b) predispone il Piano Integrato, di cui all'art. 15 comma 3;
c) propone al Consiglio di amministrazione l'organigramma
dell'amministrazione e le sue variazioni;
d) gestisce i rapporti sindacali e di lavoro;
e) esplica l'attivita' di indirizzo, di coordinamento, di
controllo e di gestione del personale dirigente, tecnico e
amministrativo dell'amministrazione;
f) esplica l'attivita' di coordinamento delle attivita' di
dipendenti e collaboratori dell'Amministrazione;
g) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato
Accademico e del Consiglio di amministrazione, ne svolge le funzioni
di segretario verbalizzante e ne cura l'attuazione delle delibere per
quanto attiene agli aspetti di propria competenza;
h) nomina il Comitato Unico di Garanzia e ne designa il
Presidente;
i) gestisce il fondo per il trattamento accessorio del personale
dirigente, tecnico e amministrativo;
j) formula proposte al Rettore sulle materie di propria
competenza relative alla Programmazione Triennale;
k) svolge ogni altra attribuzione demandata ai dirigenti di
uffici dirigenziali generali dalla normativa vigente e dai
regolamenti del GSSI.
3. Il direttore generale e' nominato dal Consiglio di
amministrazione sulla base di una proposta del Rettore che motivi la
scelta, anche in termini comparativi, tra le candidature pervenute a
seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito dell'Istituto.
4. Il direttore generale e' scelto tra personalita' di elevata
qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in
funzioni dirigenziali. Il rapporto di lavoro e' regolato con
contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a
quattro anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di
lavoro, rinnovabile. Il relativo trattamento economico e' determinato
in conformita' ai criteri e parametri definiti con Decreto del
Ministro dell'Istruzione, Universita' e della Ricerca di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze. In caso di conferimento
dell'incarico a dipendente pubblico, lo stesso e' collocato in
aspettativa senza assegni per l'intera durata del contratto.
5. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 19 e seguenti del
decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165, l'incarico di direttore
generale puo' essere revocato con delibera motivata del Consiglio di
amministrazione. La revoca dell'incarico e' causa di risoluzione del
contratto di lavoro.