(Statuto-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
 
                         Direttore generale 
 
    1. Al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti  dal
Rettore  e  dal  Consiglio  di  amministrazione,  e'  attribuita   la
complessiva gestione e  organizzazione  dei  servizi,  delle  risorse
strumentali e  del  personale  tecnico-amministrativo  dell'Istituto,
nonche' i compiti, in quanto compatibili,  di  cui  all'art.  16  del
decreto legislativo n. 165/2001. 
    2. In particolare, il direttore generale: 
    a) adotta gli atti e i provvedimenti  amministrativi  di  propria
competenza; 
    b) predispone il Piano Integrato, di cui all'art. 15 comma 3; 
    c)  propone  al  Consiglio  di   amministrazione   l'organigramma
dell'amministrazione e le sue variazioni; 
    d) gestisce i rapporti sindacali e di lavoro; 
    e)  esplica  l'attivita'  di  indirizzo,  di  coordinamento,   di
controllo  e  di  gestione  del  personale   dirigente,   tecnico   e
amministrativo dell'amministrazione; 
    f)  esplica  l'attivita'  di  coordinamento  delle  attivita'  di
dipendenti e collaboratori dell'Amministrazione; 
    g) partecipa, senza diritto  di  voto,  alle  sedute  del  Senato
Accademico e del Consiglio di amministrazione, ne svolge le  funzioni
di segretario verbalizzante e ne cura l'attuazione delle delibere per
quanto attiene agli aspetti di propria competenza; 
    h)  nomina  il  Comitato  Unico  di  Garanzia  e  ne  designa  il
Presidente; 
    i) gestisce il fondo per il trattamento accessorio del  personale
dirigente, tecnico e amministrativo; 
    j)  formula  proposte  al  Rettore  sulle  materie   di   propria
competenza relative alla Programmazione Triennale; 
    k) svolge ogni  altra  attribuzione  demandata  ai  dirigenti  di
uffici  dirigenziali  generali  dalla   normativa   vigente   e   dai
regolamenti del GSSI. 
    3.  Il  direttore  generale  e'   nominato   dal   Consiglio   di
amministrazione sulla base di una proposta del Rettore che motivi  la
scelta, anche in termini comparativi, tra le candidature pervenute  a
seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito dell'Istituto. 
    4. Il direttore generale e' scelto tra  personalita'  di  elevata
qualificazione professionale e comprovata esperienza  pluriennale  in
funzioni  dirigenziali.  Il  rapporto  di  lavoro  e'  regolato   con
contratto di lavoro a tempo determinato, di durata  non  superiore  a
quattro anni decorrenti  dalla  data  di  stipula  del  contratto  di
lavoro, rinnovabile. Il relativo trattamento economico e' determinato
in conformita' ai  criteri  e  parametri  definiti  con  Decreto  del
Ministro dell'Istruzione, Universita' e della Ricerca di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze. In  caso  di  conferimento
dell'incarico a  dipendente  pubblico,  lo  stesso  e'  collocato  in
aspettativa senza assegni per l'intera durata del contratto. 
    5. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 19  e  seguenti  del
decreto legislativo 30 marzo 2011 n.  165,  l'incarico  di  direttore
generale puo' essere revocato con delibera motivata del Consiglio  di
amministrazione. La revoca dell'incarico e' causa di risoluzione  del
contratto di lavoro.