Art. 14. Direttore generale 1. Al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Rettore e dal Consiglio di amministrazione, e' attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Istituto, nonche' i compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001. 2. In particolare, il direttore generale: a) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza; b) predispone il Piano Integrato, di cui all'art. 15 comma 3; c) propone al Consiglio di amministrazione l'organigramma dell'amministrazione e le sue variazioni; d) gestisce i rapporti sindacali e di lavoro; e) esplica l'attivita' di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di gestione del personale dirigente, tecnico e amministrativo dell'amministrazione; f) esplica l'attivita' di coordinamento delle attivita' di dipendenti e collaboratori dell'Amministrazione; g) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione, ne svolge le funzioni di segretario verbalizzante e ne cura l'attuazione delle delibere per quanto attiene agli aspetti di propria competenza; h) nomina il Comitato Unico di Garanzia e ne designa il Presidente; i) gestisce il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, tecnico e amministrativo; j) formula proposte al Rettore sulle materie di propria competenza relative alla Programmazione Triennale; k) svolge ogni altra attribuzione demandata ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dalla normativa vigente e dai regolamenti del GSSI. 3. Il direttore generale e' nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di una proposta del Rettore che motivi la scelta, anche in termini comparativi, tra le candidature pervenute a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito dell'Istituto. 4. Il direttore generale e' scelto tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali. Il rapporto di lavoro e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a quattro anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di lavoro, rinnovabile. Il relativo trattamento economico e' determinato in conformita' ai criteri e parametri definiti con Decreto del Ministro dell'Istruzione, Universita' e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, lo stesso e' collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata del contratto. 5. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165, l'incarico di direttore generale puo' essere revocato con delibera motivata del Consiglio di amministrazione. La revoca dell'incarico e' causa di risoluzione del contratto di lavoro.