Art. 15.
Programmazione triennale, annuale e piano integrato.
1. La Programmazione Triennale di Ateneo e' il documento di
pianificazione strategica ed economico triennale, a scorrimento
annuo, contenente in modo integrato e coerente:
a) le linee di sviluppo strategiche dell'attivita' di ricerca e
didattica;
b) il quadro triennale delle fonti e degli impieghi delle
risorse;
c) il Bilancio Unico del primo anno di riferimento;
d) la Programmazione del Personale;
e) l'istituzione, la modifica o la soppressione di Corsi di
Dottorato;
f) l'istituzione, la modifica o la soppressione di eventuali
strutture interdisciplinari;
g) il contenuto dei bandi dei Corsi di Dottorato, con riferimento
ai requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente;
h) quanto necessario ai fini della programmazione dello sviluppo
del GSSI.
2. La Programmazione Triennale e' predisposta dal Rettore,
tenendo conto delle linee di indirizzo espresse dal Comitato
Scientifico e previo parere del Senato Accademico, ed e' approvata
dal Consiglio di amministrazione.
3. L'attivita' amministrativa e contabile di GSSI e' riferita
all'anno solare. Nel Bilancio Unico sono individuati i Centri di
Responsabilita' (CDR) del GSSI.
4. Il Consiglio di amministrazione approva entro il 30 aprile
successivo il Rendiconto Economico, Finanziario e Patrimoniale
dell'esercizio decorso. Il contenuto, la struttura e le modalita' di
formazione e approvazione del Bilancio Unico di Ateneo e del
Rendiconto Economico, Finanziario e Patrimoniale sono disciplinati
dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
5. Il Piano Integrato (performance, anticorruzione, trasparenza e
integrita'), predisposto dal direttore generale, e' adottato dal
Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore.
6. La Programmazione Triennale e il Piano Integrato (performance,
anticorruzione, trasparenza e integrita') sono adottati in coerenza
per quanto riguarda gli obiettivi e le risorse.