Art. 15. Programmazione triennale, annuale e piano integrato. 1. La Programmazione Triennale di Ateneo e' il documento di pianificazione strategica ed economico triennale, a scorrimento annuo, contenente in modo integrato e coerente: a) le linee di sviluppo strategiche dell'attivita' di ricerca e didattica; b) il quadro triennale delle fonti e degli impieghi delle risorse; c) il Bilancio Unico del primo anno di riferimento; d) la Programmazione del Personale; e) l'istituzione, la modifica o la soppressione di Corsi di Dottorato; f) l'istituzione, la modifica o la soppressione di eventuali strutture interdisciplinari; g) il contenuto dei bandi dei Corsi di Dottorato, con riferimento ai requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente; h) quanto necessario ai fini della programmazione dello sviluppo del GSSI. 2. La Programmazione Triennale e' predisposta dal Rettore, tenendo conto delle linee di indirizzo espresse dal Comitato Scientifico e previo parere del Senato Accademico, ed e' approvata dal Consiglio di amministrazione. 3. L'attivita' amministrativa e contabile di GSSI e' riferita all'anno solare. Nel Bilancio Unico sono individuati i Centri di Responsabilita' (CDR) del GSSI. 4. Il Consiglio di amministrazione approva entro il 30 aprile successivo il Rendiconto Economico, Finanziario e Patrimoniale dell'esercizio decorso. Il contenuto, la struttura e le modalita' di formazione e approvazione del Bilancio Unico di Ateneo e del Rendiconto Economico, Finanziario e Patrimoniale sono disciplinati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 5. Il Piano Integrato (performance, anticorruzione, trasparenza e integrita'), predisposto dal direttore generale, e' adottato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore. 6. La Programmazione Triennale e il Piano Integrato (performance, anticorruzione, trasparenza e integrita') sono adottati in coerenza per quanto riguarda gli obiettivi e le risorse.